Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 567/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia 23 febbraio 2024, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente a oggetto: -) il ricorso principale il decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, emesso in data 11 febbraio 2019 e notificato il 23 marzo 2019, con il quale veniva irrogata a -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi uno; -) il ricorso con motivi aggiunti il decreto ministeriale del 28 giugno 2021, notificato il 13 luglio 2021, nella parte in cui, all’atto della riammissione in servizio, disposta in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 2021, pronunciata dal C.G.A.R.S. nell’ambito del ricorso avverso la sanzione della destituzione inflitta con provvedimento del 16 marzo 2019, considerato che non risultavano essere state interamente scontate né la sanzione in oggetto, né la sospensione dal servizio di mesi 6 decorrente dal 24 gennaio 2019, residuando un periodo complessivo di mesi 4 e giorni 5, veniva collocato nella posizione di sospeso disciplinarmente dal servizio, a decorrere dalla data di notifica del 13 luglio 2021;

Giustizia amministrativa202401013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro la sospensione disciplinare dal servizio per un mese e contro il successivo provvedimento di collocamento in posizione di sospensione per il residuo periodo di sanzioni non scontate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo, in sintesi, nullità, difetto e apparenza della motivazione, omessa pronuncia, errori in procedendo e in judicando e violazione degli artt. 2, 3 e 64 c.p.a., dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Nel merito ha lamentato: la tardività dell’avvio del procedimento e della contestazione disciplinare rispetto alla conoscenza dei fatti; la violazione dei termini di conclusione e notificazione del procedimento; la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio per la mancata partecipazione alla trattazione orale davanti al Consiglio provinciale di disciplina, nonostante la documentazione medica; l’erronea qualificazione disciplinare della condotta, il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento, lo sviamento, la violazione dei principi di tipicità, gradualità, proporzionalità e ragionevolezza della sanzione; l’illegittimità derivata del provvedimento del 28 giugno 2021, adottato al momento della riammissione in servizio disposta in sede cautelare, nella parte relativa al residuo periodo di sospensione; la violazione o elusione del giudicato cautelare; infine, l’erroneità del rigetto della domanda risarcitoria e della condanna alle spese. La condotta contestata consisteva nell’atteggiamento ritenuto irrispettoso, ostruzionistico e non conforme al decoro nei confronti di superiori, tenuto dall’appartenente alla Polizia di Stato durante una vicenda di notificazione di atti disciplinari mentre egli fruiva di distacco sindacale, con rifiuto iniziale della notificazione, uscita dall’ufficio senza congedo, registrazione della conversazione e successiva telefonata al dirigente con toni ritenuti inquisitori e minacciosi.

La decisione

Il CGARS ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’effetto devolutivo dell’appello consentisse di correggere o integrare eventuali carenze motivazionali della sentenza impugnata, sicché le censure relative alla motivazione e all’omessa pronuncia non conducevano alla nullità della decisione. Quanto alla tempestività, ha affermato che l’art. 103 d.P.R. n. 3/1957 impone una contestazione ragionevolmente pronta, ma non stabilisce un termine rigido: la valutazione deve essere effettuata considerando gravità dei fatti, complessità degli accertamenti e concreta articolazione dell’iter procedimentale. Nel caso concreto, il termine rilevante decorreva dall’atto del 30 ottobre 2018 con cui il Questore aveva nominato il funzionario istruttore, dopo la segnalazione del 12 agosto 2018; il periodo intercorso è stato ritenuto ragionevole e giustificato dal necessario vaglio della condotta e dalle ulteriori segnalazioni riguardanti il dipendente. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 120 d.P.R. n. 3/1957, poiché la sequenza degli atti procedimentali aveva impedito il decorso del termine estintivo di novanta giorni. Il termine di dieci giorni per la notificazione del provvedimento finale è stato qualificato come ordinatorio e non perentorio; inoltre, ai fini del rispetto del termine di conclusione, è sufficiente l’adozione del provvedimento sanzionatorio, mentre la notificazione incide sull’efficacia dell’atto e non sul suo perfezionamento. È stata esclusa la lesione del diritto di difesa: l’incolpato non aveva dimostrato una vera impossibilità oggettiva a partecipare alla seduta, poiché i pareri dell’Ufficio sanitario provinciale lo avevano ritenuto trasportabile e l’Amministrazione aveva messo a disposizione un’ambulanza. Il certificato medico attestante una malattia, da solo, non prova il legittimo impedimento. Inoltre, l’appellante non aveva indicato quali difese, se svolte oralmente, avrebbero potuto determinare un diverso esito. Nel merito disciplinare, il Collegio ha ritenuto adeguatamente istruita e motivata la contestazione, escludendo illogicità, travisamento o irragionevolezza nella valutazione della condotta. Gli obblighi di correttezza, lealtà, rispetto dei superiori e tutela del decoro dell’Amministrazione gravano sul dipendente anche durante il distacco sindacale, che sospende l’esecuzione delle ordinarie mansioni ma non il rapporto di servizio né gli obblighi di comportamento. La condotta è stata ritenuta riconducibile alla fattispecie disciplinare applicata e la sospensione di un mese proporzionata, anche in considerazione dei precedenti disciplinari; la reiterazione rilevante ai fini della fattispecie può consistere nella pluralità di illeciti disciplinari, non necessariamente nella ripetizione identica del medesimo comportamento. Le censure contro il provvedimento del 28 giugno 2021 sono state in parte infondate, per la legittimità della sanzione presupposta, e in parte inammissibili: la riammissione cautelare imponeva il reinserimento del dipendente nella situazione giuridico-amministrativa precedente, con scomputo delle sanzioni non ancora interamente eseguite; non vi era elusione dell’ordinanza cautelare, né il provvedimento era stato contestato nel giudizio cautelare di riferimento. La domanda risarcitoria è stata respinta sia perché gli atti erano legittimi, sia perché non erano stati adeguatamente allegati nel ricorso i fatti costitutivi del danno; la responsabilità della PA richiede comunque illegittimità dell’azione, ingiustizia del danno, nesso causale e dolo o colpa dell’Amministrazione. È stata confermata anche la condanna alle spese, liquidate per il grado in euro 5.000 oltre accessori in favore delle Amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 737/1981

    Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    La disposizione rende applicabili ai procedimenti disciplinari della Polizia di Stato le norme del d.P.R. n. 3/1957 compatibili con la disciplina speciale.

  • art. 103 d.P.R. n. 3/1957

    La contestazione degli addebiti deve intervenire con ragionevole prontezza, ma la norma non impone un termine fisso; la tempestività va valutata in concreto in relazione alla gravità dei fatti, alla complessità degli accertamenti e allo svolgimento dell’iter procedimentale.

  • art. 120 d.P.R. n. 3/1957

    Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato

    Il termine estintivo è rispettato quando tra gli atti procedimentali non decorrono novanta giorni; gli atti compiuti nel corso del procedimento impediscono il maturare dell’estinzione. Ai fini della conclusione è sufficiente l’adozione del provvedimento finale, non la sua notificazione.

  • art. 21 d.P.R. n. 737/1981

    Il termine per la notificazione del provvedimento disciplinare è ordinatorio e il suo superamento non determina decadenza né invalidità della sanzione.

  • art. 13 d.P.R. n. 737/1981

    La disposizione tutela il contraddittorio e la partecipazione dell’incolpato alla trattazione disciplinare; l’assenza può essere giustificata solo da un legittimo impedimento, consistente in un’impossibilità oggettiva adeguatamente provata.

  • art. 20 d.P.R. n. 737/1981

    Le fasi del procedimento disciplinare devono essere rispettate; nel caso concreto il Collegio ha ritenuto regolare lo svolgimento procedimentale.

  • art. 6, n. 1, d.P.R. n. 737/1981

    Consente l’applicazione della sospensione dal servizio per mancanze disciplinari di particolare gravità o reiterate o abituali.

  • art. 4, n. 18, d.P.R. n. 737/1981

    1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali

    La fattispecie sanzionatoria è stata ritenuta applicabile a una condotta particolarmente grave e connotata da reiterazione, anche in ragione della pluralità dei precedenti illeciti disciplinari.

  • artt. 13 e 14 d.P.R. n. 782/1985

    il personale della Polizia in servizio deve avere un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile... Il personale, anche al di fuori dal servizio, deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni; il personale della Polizia di Stato è tenuto al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti e deve evitare di menomarne, in qualunque modo, l’autorità ed il prestigio

    Gli obblighi di correttezza, lealtà, rispetto dei superiori e tutela del decoro istituzionale si applicano anche al dipendente in distacco sindacale, poiché tale status sospende le mansioni ordinarie ma non il rapporto di servizio.

  • art. 36 d.P.R. n. 164/2002

    La disposizione non esonera il dirigente sindacale dal rispetto dei doveri di correttezza, lealtà, decoro e responsabilità propri dell’appartenente alla Polizia di Stato.

  • art. 26 c.p.a.

    La condanna alle spese segue il principio della soccombenza, salva la discrezionalità del giudice nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa e di adottare statuizioni abnormi.

  • art. 91 c.p.c.

    In caso di soccombenza la parte può essere condannata alla rifusione integrale delle spese processuali.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità risarcitoria della PA per lesione di interessi legittimi ha natura extracontrattuale e richiede la prova dell’illegittimità, dell’ingiustizia del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo.

Massime di principio

  • L’obbligo di contestare tempestivamente gli addebiti disciplinari previsto dall’art. 103 d.P.R. n. 3/1957 ha natura relativa e sollecitatoria: non decorre necessariamente dalla mera segnalazione del fatto e non è collegato a un termine fisso, dovendo essere valutato in rapporto alla complessità degli accertamenti preliminari, alla gravità della condotta e alla necessità di una ponderata decisione sull’esercizio dell’azione disciplinare.
  • Nel procedimento disciplinare della Polizia di Stato devono distinguersi i termini posti a garanzia dell’incolpato, la cui violazione può incidere sulla validità del procedimento, dai termini ordinatori o sollecitatori; il termine di novanta giorni previsto dall’art. 120 d.P.R. n. 3/1957 impedisce l’estinzione solo quando decorra integralmente dall’ultimo atto senza il compimento di ulteriori attività, mentre la notificazione del provvedimento finale attiene all’efficacia dell’atto e non al suo perfezionamento.
  • Il legittimo impedimento dell’incolpato a partecipare alla trattazione orale disciplinare richiede la prova di un’impossibilità oggettiva e assoluta; la mera produzione di un certificato medico attestante una malattia non è sufficiente quando non dimostri univocamente l’impossibilità di partecipare, soprattutto se l’Amministrazione offre strumenti idonei a consentire la presenza.
  • Il distacco sindacale o la qualità di dirigente sindacale sospendono l’esecuzione delle ordinarie mansioni d’istituto, ma non interrompono il rapporto di servizio né esonerano il dipendente pubblico dal rispetto degli obblighi di correttezza, lealtà, decoro, rispetto dei superiori e tutela dell’immagine dell’Amministrazione.
  • La valutazione della gravità dell’illecito e la graduazione della sanzione disciplinare costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo in presenza di violazione delle norme procedurali o di travisamento, illogicità, irragionevolezza e manifesta sproporzione; la reiterazione può essere integrata dalla pluralità di illeciti disciplinari, anche se non coincidenti quanto alla condotta concreta.
  • La riammissione in servizio disposta in esecuzione di un provvedimento cautelare impone il ripristino della posizione giuridico-amministrativa precedente, comprensiva dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari non ancora scontate, salvo che il provvedimento successivo sia specificamente contestato nel giudizio avente a oggetto l’esecuzione della misura cautelare.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaProcedimento disciplinareAppelloDanno da provvedimento illegittimo
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.