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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30503/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per violazione dell'art. 420-bis c.p.p., sostenendo che la dichiarazione di procedere in sua assenza al dibattimento fosse illegittima. Argomenta che la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata effettuata presso il difensore di fiducia (avv. Maria Grazia Petrelli) che aveva però rinunciato al mandato prima dell'inizio del processo, per cui il convenuto non avrebbe avuto effettiva conoscenza della vocatio in ius e non avrebbe potuto partecipare o valutare eventuali scelte processuali. Il ricorrente documenta inoltre lo stato di detenzione continuativa dal 22.6.2020 e deduce che, in presenza della rinuncia del difensore prima dell'udienza, la mera notifica al domiciliatario non poteva essere considerata prova della conoscenza personale del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto applicabile la disciplina anteriore alla riforma (la dichiarazione di assenza è stata resa il 13.9.2021, data antecedente all'entrata in vigore della riforma Cartabia) e, alla luce della giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite, ha valutato che la nomina del difensore di fiducia con contestuale elezione di domicilio e la successiva regolare notifica del decreto di citazione presso il suo studio hanno formato la conoscenza della vocatio in ius da parte dell'imputato. La successiva rinuncia del difensore, intervenuta quasi due anni dopo la nomina fiduciaria e dopo la notifica, non è idonea a cancellare tale conoscenza. La Corte ha inoltre sottolineato l'onere di esigibile diligenza del convenuto nel tenersi informato sulle vicende del processo; lo stato di detenzione non è stato ritenuto idoneo in sé a dimostrare l'ignoranza incolpevole, anche perché il ricorrente è poi riuscito a nominare un difensore di fiducia al momento della notifica dell'atto di appello. Di conseguenza la dichiarazione di procedere in assenza è stata considerata legittima e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    disciplina dei casi in cui si procede in assenza dell'imputato e criteri per ritenere che l'imputato abbia effettiva conoscenza della vocatio in ius

    La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio e la regolare notifica presso il domiciliatario possono costituire indice sufficiente di effettiva conoscenza della chiamata in giudizio; successiva rinuncia del difensore non cancella la conoscenza già acquisita salvo prova contraria concreta e circostanziata dell'ignoranza incolpevole.

  • art. 161 c.p.p.

    riferimento all'elezione di domicilio per le notificazioni

    La nomina del difensore e l'elezione di domicilio ai sensi di tale norma sono elementi rilevanti per la valutazione della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

  • art. 550 c.p.p.

    decreto di citazione a giudizio

    Norma procedurale che legittima l'emissione del decreto di citazione; la notificazione regolare del decreto presso il domiciliatario costituisce fatto idoneo a cristallizzare la conoscenza della vocatio in ius.

  • d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), art. 23 e art. 89 (transitorio)

    riformulazione dell'art. 420-bis e disposizioni transitorie sull'applicazione

    La Corte osserva che la riforma rafforza i requisiti per procedere in absentia, ma nel caso in esame la dichiarazione di assenza è antecedente alla riforma; pertanto si applica la disciplina previgente secondo l'art. 89 transitorio.

  • art. 629-bis c.p.p.

    rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole della celebrazione del processo

    La Corte ricorda che l'imputato può ricorrere alla rescissione del giudicato per dimostrare vicende concrete e non note al giudice che gli hanno impedito la conoscenza del processo; si tratta del rimedio a disposizione in caso di reale ignoranza incolpevole.

  • Direttiva (UE) 2016/343

    principi sul rafforzamento di aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo

    La riforma normativa e la giurisprudenza interpretano la disciplina nazionale in modo coerente con i principi della direttiva, enfatizzando l'esigenza di effettiva conoscenza della vocatio in ius per procedere in assenza.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio e la regolare notifica presso il suo studio sono indici potenti, spesso determinanti, della conoscenza da parte dell'imputato della vocatio in ius: salvo che l'imputato fornisca elementi concreti e circostanziati contrari, tali atti producono l'onere per l'imputato di tenersi informato sul procedimento.
  • Una successiva rinuncia del difensore, se intervenuta dopo la notifica e senza fatti ulteriori che dimostrino l'ignoranza incolpevole, non annulla retroattivamente la conoscenza già acquisita mediante la notifica al domiciliatario.
  • Lo stato di detenzione non vale automaticamente a provare l'ignoranza incolpevole; il detenuto deve comunque allegare e, quando possibile, provare come la detenzione abbia effettivamente impedito l'esercizio della diligenza necessaria per venire a conoscenza del procedimento.
  • Nei processi pendenti prima della riforma Cartabia si applicano i criteri previgenti; dopo la riforma il requisito dell'effettiva conoscenza è rafforzato, ma resta sempre disponibile il rimedio della rescissione del giudicato (art. 629-bis) per chi dimostri vicende concrete non note al giudice che hanno impedito la partecipazione.
  • Per contrastare efficacemente una dichiarazione di procedere in assenza è necessario documentare circostanze specifiche e non generiche: mancata instaurazione di un rapporto effettivo con il difensore, impossibilità oggettiva di comunicare col difensore non superabile dal detenuto, o altri fatti concreti che dimostrino l'ignoranza incolpevole.

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