Cassazione Penale, Sentenza n. 10060/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza per incompetenza del giudice dell'esecuzione, lamentando che la sentenza del G.I.P. del 24/03/2021, divenuta irrevocabile per ultima, era stata poi riformata dalla Corte di appello di Napoli il 21/02/2023 e quindi la competenza esecutiva doveva spettare alla Corte di appello. Il condannato Longobardi ha contestato l'erronea applicazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. in relazione alla determinazione della decorrenza della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore: ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., la competenza in executivis spettasse alla Corte di appello di Napoli in ragione della riforma sostanziale operata il 21/02/2023 (con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante). L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Napoli per il prosieguo. Per effetto dell'annullamento, il ricorso di Longobardi è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse; Longobardi è stato esonerato dal pagamento delle spese processuali e dall'obbligo di versamento alla cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 665 cod. proc. pen.
La competenza in materia esecutiva, in caso di pluralità di provvedimenti irrevocabili emessi da giudici diversi, spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile. Se sul provvedimento divenuto irrevocabile è stato proposto appello, la competenza può restare al giudice di primo grado solo se la Corte d'appello ha confermato o riformato in modo non sostanziale la sentenza impugnata; in caso contrario la competenza spetta alla Corte d'appello. La competenza è funzionale, assoluta e inderogabile; la sua violazione determina nullità rilevabile d'ufficio.
art. 665, comma 2 cod. proc. pen.
Se è stato proposto appello contro il provvedimento divenuto irrevocabile, la competenza dell'esecuzione è del giudice di primo grado solo se la Corte d'appello ha confermato o riformato non sostanzialmente la sentenza (limitatamente a pena, misure di sicurezza e disposizioni civili); altrimenti la competenza è del giudice del gravame.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Configurata come motivo di ricorso per cassazione relativo a inosservanza o erronea applicazione della legge (in particolare per questione di incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato).
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente Longobardi in tema di determinazione della decorrenza della pena; tale censura non è stata esaminata nel merito dalla Corte di Cassazione, che ha deciso l'azione principale sul profilo della incompetenza e ha annullato l'ordinanza, rendendo la questione sopravvenuta.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato in relazione all'aggravante prevista dal quarto comma; la Corte d'appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto a tale aggravante, configurando una modifica sostanziale della decisione di primo grado ai fini della competenza esecutiva.
Massime di principio
- La competenza per l'esecuzione è attribuita al giudice che ha emesso per ultimo un provvedimento irrevocabile; se su quel provvedimento è intervenuta una sentenza d'appello che lo ha modificato in modo sostanziale, la competenza passa alla Corte d'appello.
- La nozione di 'modifica sostanziale' comprende, tra l'altro, il diverso bilanciamento delle circostanze e il riconoscimento di circostanze attenuanti non concesse in primo grado, con effetto sulla determinazione della pena.
- La competenza del giudice dell'esecuzione è di natura assoluta e funzionale: la sua violazione determina nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- Se la Corte di Cassazione annulla un provvedimento per incompetenza e rinvia o trasmette gli atti ad altro giudice competente, eventuali impugnative concorrenti del condannato possono diventare inammissibili per sopravvenuta carenza d'interesse; in tal caso il condannato può essere esonerato dalle spese processuali.
- Quando vi sia un contrasto tra decisioni di grado diverso su chi debba gestire l'esecuzione, è necessario verificare se la decisione di grado successivo abbia operato una riforma 'sostanziale' per stabilire la competenza.
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