Sentenza del 22/12/2016 n. 26727 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2004, con sanzioni e interessi, riferiti all'affissione diretta di manifesti su impianti fissi collocati abusivamente in varie vie di Roma. La contribuente contestava sia il calcolo della superficie imponibile, sostenendo che fossero state incluse anche le cornici degli impianti, sia l'applicazione dell'imposta annuale, affermando di avere già versato quanto dovuto per esposizioni di durata non superiore a tre mesi. Il Comune sosteneva invece che, per la disciplina applicabile nel 2004, l'affissione diretta su impianti fissi fosse soggetta all'imposta commisurata all'anno solare, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, salvo prova di una diversa durata, e che la superficie imponibile dovesse essere determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondato il primo motivo: per le affissioni dirette su impianti fissi, anteriori all'innovazione normativa introdotta dal 2001, non era applicabile la riduzione basata sull'effettiva esposizione per periodi inferiori a tre mesi. In assenza della dichiarazione annuale di pubblicità, opera inoltre la presunzione di decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui l'infrazione è stata accertata. È stato accolto anche il secondo motivo nei limiti necessari: la superficie imponibile deve comprendere l'intera faccia dell'impianto se anche la cornice è concretamente utilizzabile per la pubblicità; se invece la cornice è distinta e oggettivamente inutilizzabile per i messaggi, deve essere esclusa. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 7
L'imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.
La superficie imponibile corrisponde alla superficie effettivamente utilizzabile per la diffusione del messaggio. La cornice va inclusa soltanto se è concretamente impiegata o utilizzabile a fini pubblicitari; altrimenti deve essere esclusa. La superficie deve essere arrotondata per eccesso al metro quadrato o alla frazione superiore.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 8, comma 4
In difetto di dichiarazione annuale, la pubblicità si presume effettuata dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
L'assenza della dichiarazione annuale comporta una presunzione di decorrenza dell'obbligazione tributaria dall'inizio dell'anno in cui è stata accertata l'infrazione.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, commi 2 e 3
Il comma 2 riguarda la pubblicità temporanea; il comma 3 disciplina l'affissione diretta su impianti fissi.
Per la disciplina vigente nel 2004, l'affissione diretta su impianti fissi era assoggettata a un'imposta riferita all'anno solare, senza riduzione automatica in base ai singoli periodi di effettivo utilizzo.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 56
Ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la possibilità di determinare l'imposta anche nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993.
La modifica ha natura innovativa e non retroattiva. Non può quindi essere applicata a fattispecie impositive anteriori per calcolare l'imposta sulla base delle singole esposizioni inferiori a tre mesi.
Cassazione civile, sentenze n. 9635/2012, n. 1161/2008 e n. 10835/2012
La giurisprudenza richiamata stabilisce, rispettivamente, il criterio annuale per le affissioni dirette su impianti fissi anteriori alla disciplina innovativa e il criterio di determinazione della superficie imponibile, rimettendo al giudice di merito l'accertamento sull'effettivo utilizzo pubblicitario della cornice.
Massime di principio
- Per le affissioni pubblicitarie effettuate su impianti fissi, occorre distinguere tra la disciplina applicabile ratione temporis e quella successiva alle modifiche normative: una disciplina più favorevole basata sull'effettiva durata dell'esposizione non può essere applicata retroattivamente.
- Quando la legge commisura il tributo all'anno solare e il contribuente non presenta la dichiarazione annuale, l'amministrazione può applicare la presunzione di decorrenza dal 1° gennaio dell'anno accertato, salvo prova contraria nei casi consentiti.
- La superficie tassabile non coincide necessariamente con ogni parte materiale dell'impianto: le porzioni strutturalmente separate e oggettivamente inutilizzabili per la pubblicità devono essere escluse, mentre devono essere incluse quelle concretamente utilizzate o utilizzabili per il messaggio.
- La contestazione della superficie imponibile richiede una verifica concreta delle caratteristiche dell'impianto e dell'uso effettivo della cornice; si tratta principalmente di un accertamento di fatto, da documentare adeguatamente davanti al giudice di merito.
- L'assenza di autorizzazione amministrativa o la natura abusiva dell'impianto non elimina automaticamente l'obbligo tributario se risultano realizzati i presupposti dell'imposta, potendo inoltre rilevare ai fini sanzionatori e dell'accertamento.
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