Cassazione Penale, Sentenza n. 1629/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Hasanaj impugnava la sentenza della Corte di appello di Perugia denunciando violazione degli artt. 81, comma 2, e 133 c.p. e carenza di motivazione: il motivo censurava la mancata indicazione delle ragioni per la quantificazione della pena inflitta per il reato contravvenzionale (capo b), posto in continuazione con il delitto (capo a). Sosteneva, in sostanza, che la Corte non avesse adeguatamente motivato l'aumento di pena relativo al reato "satellite" in caso di continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, ma ha ritenuto che il ricorrente non avesse formulato motivi circostanziati e non avesse contestato le argomentazioni già svolte dai giudici di merito (in particolare sulla personalità criminosa e le modalità della condotta). In fatto, la Corte d'appello aveva riconosciuto la continuazione tra tentata rapina (capo a) e possesso di coltello (capo b), lasciando ferma la pena per il capo a) (2 anni di reclusione e €1.000 di multa, con diminuzione per il rito abbreviato) e fissando per il capo b) una pena di 2 mesi di reclusione e €200 di multa (in precedenza 4 mesi e €800). Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende e ha respinto il ricorso.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Norma sul cumulo giuridico/reato continuato: impone che l'aumento di pena sia determinato rispettando criteri di proporzione e i limiti stabiliti; la Corte richiede motivazione distinta per gli aumenti riferiti a ciascun reato satellite.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla commisurazione della pena: utilizzata dai giudici di merito per valutare congruità della pena in relazione alla personalità del reo, alle circostanze e alle modalità della condotta; la difesa avrebbe dovuto confrontarsi con tali argomentazioni.
art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975
Prevede minimi edittali (richiamati nella sentenza come sei mesi e €1.000) per la contravvenzione in questione; la Corte osserva che l'aumento operato per il reato satellite è di gran lunga inferiore a tali minimi, ma ciò va valutato nel contesto della continuazione e del rito abbreviato.
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Richiamato perché il capo a) è tentata rapina; conferma la qualificazione del reato come tentativo nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 628 cod. pen. (rapina)
Norma sostanziale relativa alla rapina, rilevante per la qualificazione del delitto più grave (capo a) rispetto al quale è stata determinata la pena base.
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che precisa l'obbligo motivazionale nel reato continuato: il giudice deve identificare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite; il grado di motivazione richiesto dipende dalle peculiarità del caso e dall'entità degli aumenti.
Massime di principio
- In impugnazioni sulla quantificazione della pena per reato continuato il motivo deve essere circostanziato: non è sufficiente una richiesta generica del "minimo" della pena.
- Il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare separatamente l'aumento per ciascun reato satellite, ma l'intensità della motivazione è commisurata all'entità dell'aumento richiesto.
- Se le corti di merito hanno motivato la congruità della pena richiamando la personalità del reo e le modalità della condotta, la difesa deve specificamente contestare quei profili per rendere il motivo efficace.
- Il rispetto dei limiti di proporzione di cui all'art. 81 c.p. e l'evitare un "cumulo surrettizio" di pene sono criteri verificabili in sede di legittimità, purché il ricorrente presenti censure concrete e non indeterminate.
- Motivi generici o indifferenziati possono determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione con condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto è strategico sviluppare argomentazioni precise e documentate in appello e in cassazione.
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