Cassazione Penale, Sentenza n. 27457/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il diniego di "svincolo" del conto corrente e la restituzione di euro 8.132,23 confluiti sul conto dopo l'esecuzione del sequestro preventivo. DL Service ha dedotto l'abnormità del provvedimento, la errata applicazione dell'art. 321 c.p.p., carenza e contraddittorietà della motivazione e ha sostenuto che le somme affluite successivamente non erano oggetto del sequestro e non potevano essere vincolate senza provvedimento giurisdizionale, oltre a ritenere provata la lecita provenienza delle somme come incassi commerciali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame non fosse "abnorme" e fosse atto conforme all'ordinamento processuale; ha inoltre valutato che il Tribunale aveva correttamente inquadrato il sequestro come finalizzato alla confisca diretta ex art. 240 c.p. e che, pur non potendosi sequestrare per equivalente somme di certa provenienza lecita immesse dopo il vincolo, la documentazione prodotta dalla difesa non era idonea a dimostrare la lecita origine degli euro 8.132,23. Conseguentemente è stato confermato il diniego di svincolo e restituzione; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
Il sequestro preventivo è stato disposto in funzione della confisca diretta prevista dall'art. 240 c.p.; il vincolo ablativo può colpire somme presenti sui conti riconducibili alla disponibilità degli indagati.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Il ricorso in sede di riesame era esperito ai sensi dell'art. 322-bis, con instaurazione della fase endoprocessuale in cui il Tribunale ha pronunciato sull'appello avverso il decreto del GIP.
art. 321 cod. proc. pen.
L'art. 321 è richiamato dalla ricorrente come norma applicabile; la Corte ha ritenuto irrilevante un'errata applicazione prospettata, non emergendo violazioni di legge nell'ordinanza impugnata.
art. 611, commi 1-bis e 1-ter cod. proc. pen.
Richiamati solo per constatare che non era stata richiesta la trattazione orale in presenza ai sensi di tali disposizioni.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ricorda che la censura della contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione è sindacabile in Cassazione secondo i limiti previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e).
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p. può colpire somme giacenti su conti intestati a società se tali disponibilità sono ritenute nella disponibilità effettiva degli indagati (es. deleghe operative).
- Le somme affluite su un conto dopo l'applicazione del vincolo non sono automaticamente escluse dal sequestro: chi ne chiede lo svincolo deve fornire prova rigorosa e documentale della loro "certa provenienza lecita" e della correlazione con attività commerciali regolari.
- La Cassazione esamina i provvedimenti in materia di sequestro preventivo solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico; le doglianze di contraddittorietà o illogicità devono essere formulate nei termini dell'art. 606 c.p.p.
- L'eccezione di "abnormità" del provvedimento è ammessa solo in casi ristretti: abnormità strutturale (provvedimento estraneo al sistema normativo) o funzionale (provvedimento che determina stasi processuale).
- In situazioni analoghe il giudice del riesame può confermare il vincolo se la documentazione prodotta dal terzo o dal titolare del conto non è idonea a provare compiutamente la lecita provenienza delle somme.
- Chi intende ottenere la restituzione o lo svincolo deve tempestivamente proporre adeguata documentazione contabile e probatoria (fatture, ordini, ricevute di pagamento, estratti conto che dimostrino l'origine certa e lecita degli accrediti).
- Le società che contestano vincoli su conti per operazioni di terzi dovrebbero dimostrare la separazione patrimoniale e l'autonomia degli accrediti rispetto agli indagati per evitare l'applicazione del vincolo ablativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27337/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27338/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27339/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27340/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27341/2025 del 25/07/2025
- Sentenza penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27342/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →