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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19652/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da un'avvocata nei confronti di una società, per il pagamento delle somme da lei anticipate a titolo di imposta di registro delle ordinanze di assegnazione emesse in procedure di pignoramento presso terzi. La società ha proposto opposizione ai decreti ingiuntivi, ma l'opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace e l'appello è stato respinto dal Tribunale. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione dell'art. 474 c.p.c., dell'art. 95 c.p.c. e dell'art. 56 del d.P.R. n. 131 del 1986, oltre a omesso esame di un fatto decisivo. Sosteneva, in sostanza, che le spese di registrazione non potevano essere poste a suo carico in via monitoria nei confronti del terzo pignorato, mancando un ulteriore titolo esecutivo, e che il giudice di merito aveva ignorato i principi di legittimità già affermati sulla materia.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha affermato che il richiamo, contenuto nelle ordinanze di assegnazione, agli "oneri di legge" comprende anche le spese di registrazione, le quali vanno considerate spese successive occorrende e restano addossate al debitore esecutato, potendo essere recuperate dal creditore procedente in base al titolo esecutivo già formato, senza necessità di un ulteriore titolo contro il terzo pignorato. Per questo la sentenza del Tribunale è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito revocando i due decreti ingiuntivi. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per il recente assestamento della giurisprudenza sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la necessità di un ulteriore titolo esecutivo; la Corte ha ritenuto sufficiente il titolo esecutivo già esistente per il recupero delle spese di registrazione nei confronti del debitore esecutato.

  • art. 95 c.p.c.

    le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione sono ricondotte alle spese di esecuzione e dunque gravano sul debitore esecutato.

  • art. 56 d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato nel ricorso in relazione al regime delle spese di registrazione; la Corte lo collega al recupero delle spese nell'ambito delle spese successive occorrende.

  • art. 553 c.p.c.

    l'ordinanza di assegnazione pronunciata ex art. 553 c.p.c., se contiene il richiamo agli "oneri di legge", consente di ricomprendere le spese di registrazione tra quelle dovute dal debitore.

  • artt. 375 e 380 bis c.p.c.

    menzionati per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato.

Massime di principio

  • Quando l'ordinanza di assegnazione richiama gli "oneri di legge", tale formula comprende anche le spese di registrazione dell'atto, che devono essere considerate tra le spese successive occorrende della procedura esecutiva.
  • Le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione, in quanto spese di esecuzione, gravano ex lege sul debitore esecutato e possono essere recuperate dal creditore procedente sulla base del titolo esecutivo già esistente, senza bisogno di munirsi di un ulteriore titolo nei confronti del terzo pignorato.
  • Se il giudice di merito disattende un orientamento di legittimità già consolidato sulla ripartizione delle spese di registrazione nell'esecuzione presso terzi, la decisione è cassabile per violazione di legge; se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e revocare i decreti ingiuntivi emessi in contrasto con tale principio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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