Cassazione Penale, Sentenza n. 35166/2026 del 01/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (imputati)
La controversia
I tre imputati erano stati condannati in primo grado, all'esito del rito abbreviato, all'ergastolo per il concorso nell'omicidio premeditato e aggravato di due persone, uccise il 28 ottobre 2004 con colpi di mitraglietta e pistola, e per i connessi reati in materia di armi; uno di loro era stato inoltre condannato per il concorso nel tentato omicidio premeditato di una delle vittime, commesso nel settembre 2004, e per i relativi reati in materia di armi. Dopo due annullamenti con rinvio, dovuti alle lacune nella valutazione critica e individualizzante delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la Corte d'assise d'appello di Napoli, con sentenza del 27 novembre 2025, ha assolto tutti e tre per non aver commesso il fatto. Il Procuratore generale ha proposto un unico motivo, denunciando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato il ruolo e il grado di conoscenza dei collaboratori, le dichiarazioni di Gennaro Notturno e degli altri dichiaranti, i riscontri alle chiamate in correità e le sentenze definitive relative ad altri appartenenti al clan; a suo avviso, il complesso degli elementi dimostrava il coinvolgimento degli imputati nella deliberazione e nell'esecuzione dell'omicidio. Ha inoltre contestato la valutazione delle specifiche posizioni: per il primo imputato, il ruolo di mandante e la partecipazione al tentato omicidio; per il secondo, la comunicazione dell'assenso familiare e la messa a disposizione di esecutori; per il terzo, il ruolo di tramite tra i partecipanti alla scissione e i vertici detenuti. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure riproponessero una lettura accusatoria del materiale probatorio, senza indicare specifiche e decisive fratture logiche nella motivazione assolutoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ribadito che il controllo sul vizio di motivazione non consente di rivalutare le prove né di sostituire alla ricostruzione di merito una lettura alternativa: occorre indicare aporie specifiche, decisive e manifestamente illogiche. Il ricorso, invece, ha riproposto una valutazione cumulativa delle dichiarazioni senza confrontarsi con le criticità già individuate nelle precedenti sentenze rescindenti e con le ragioni concrete dell'assoluzione. Quanto al primo imputato, non è stata dimostrata l'illogicità del richiamo al giudicato assolutorio relativo a soggetti cui era attribuito il medesimo ruolo decisionale, né è stato indicato un riscontro individualizzante idoneo a superare i dubbi sulla deliberazione dell'omicidio, sul momento in cui fu assunta e sull'adesione consapevole dell'imputato; anche la censura relativa al tentato omicidio è stata ritenuta priva di specificità autonoma. Per il secondo imputato, il ricorso non ha superato i dubbi sull'effettiva portata concorsuale delle interlocuzioni e sulla prova dei contatti con i congiunti, né ha confutato il rilievo che gli esecutori indicati non parteciparono all'azione e che non era dimostrato un contributo causalmente rilevante. Per il terzo, non sono state specificamente confutate le incertezze sui viaggi in Spagna, sul ruolo di portavoce e sul collegamento delle sue comunicazioni allo specifico progetto omicidiario. L'assoluzione pronunciata in appello resta quindi ferma. In ragione della natura pubblica della parte ricorrente, il Procuratore generale non è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Si è, in particolare, costantemente affermato che il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non ricorre quando la censura si risolva nella mera prospettazione di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, poiché la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione possibile, ma solo se il percorso giustificativo seguito dal giudice sia riconoscibile, coerente e non manifestamente illogico.
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando il percorso giustificativo sia inesistente, incoerente o manifestamente illogico; non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o la sostituzione della ricostruzione di merito con una diversa lettura.
art. 581 c.p.p.
Con specifico riferimento alla posizione di Raffaele Abbinante, la doglianza del Procuratore generale non supera la soglia della specificità richiesta dall'art. 581 cod. proc. pen. e si risolve nella valorizzazione alternativa di elementi già considerati dalla sentenza impugnata.
Il motivo d'impugnazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata e indicare le ragioni per cui i passaggi censurati sarebbero viziati; la mera riproposizione di elementi già valutati non soddisfa tale requisito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza assolutoria, anche quando proposto dal pubblico ministero, non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio: occorre individuare specifiche aporie logiche, risultanti dalla motivazione o dagli atti richiamati nei limiti consentiti, e dimostrarne la decisività.
- L'omessa considerazione di singoli elementi di prova non determina di per sé un vizio di motivazione: la loro decisività va valutata nel contesto complessivo del quadro probatorio e del percorso argomentativo.
- Quando la responsabilità è sostenuta da chiamate in correità, la convergenza generale delle dichiarazioni non sostituisce la verifica critica dei singoli apporti e dei riscontri individualizzanti sui passaggi decisivi dell'accusa.
- La prova della partecipazione a un più ampio contesto o progetto criminale non equivale, senza un contributo concreto e individualizzato, alla prova del concorso nel singolo delitto: va accertata l'effettiva adesione alla deliberazione o un apporto causalmente rilevante alla sua realizzazione.
- Il richiamo motivazionale a una decisione irrevocabile relativa a posizioni strettamente sovrapponibili non è apparente quando è puntuale e consente di ricostruire il ragionamento del giudice; la censura deve confrontarsi con le ragioni specifiche recepite, non limitarsi a proporre una diversa valutazione delle prove.
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