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Sentenza

Sentenza n. 841/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di decadenza dai rapporti concessori relativi a chioschi sul lungomare per mancato pagamento dei canoni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Settore II Urbanistica con cui il Comune ha disposto la decadenza dai rapporti concessori, quantificando la morosità in euro 74.697,93. Ha dedotto difetto di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e carenza di partecipazione procedimentale. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse relativamente al rapporto concernente il chiosco M17, già cessato per naturale scadenza del termine contrattuale, e ha evidenziato la reiterata morosità del concessionario, nonostante i solleciti e i piani di rateizzazione concessi e non rispettati negli anni 2020-2025. Il ricorrente ha contestato il computo del debito in termini generici, senza produrre documentazione contabile o quietanze né indicare specificamente un diverso importo dovuto.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso per difetto di interesse limitatamente al rapporto relativo al chiosco M17, già cessato per scadenza naturale. Nel merito ha respinto il ricorso perché infondato. Ha ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio procedimentale mediante la comunicazione di avvio del procedimento del 15 ottobre 2025, che consentiva al concessionario di interloquire e di sanare la morosità prima dell’adozione della decadenza. Le contestazioni sul debito sono state considerate generiche e non supportate da prova dell’avvenuto pagamento o della diversa quantificazione della morosità. Il giudice ha ritenuto grave l’inadempimento, in ragione dell’importo superiore a 74.000 euro e della sua durata pluriennale, anche perché i contratti prevedevano la risoluzione di diritto già per il mancato pagamento di un singolo semestre. Non è stata ravvisata violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, poiché il Comune aveva inutilmente tentato per anni di regolarizzare la posizione mediante rateizzazioni e diffide reiterate. La tutela del patrimonio pubblico e il rischio di danno erariale giustificavano l’adozione della decadenza a fronte dell’utilizzo di fatto gratuito dei beni demaniali. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Collegio ha ravvisato i presupposti per la definizione del giudizio nel merito con sentenza in forma breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi, previo avviso alle parti.

  • art. 13 l. 241/1990

    La decisione richiama in concreto la comunicazione di avvio del procedimento quale strumento che ha consentito al concessionario di partecipare e di sanare la morosità; l’articolo non è espressamente indicato nel testo.

Massime di principio

  • La decadenza da una concessione demaniale per mancato pagamento dei canoni è giustificata quando l’inadempimento sia grave per entità e durata, soprattutto se il contratto prevede la risoluzione già per il mancato pagamento di un singolo semestre.
  • Il contraddittorio procedimentale è adeguatamente garantito dalla comunicazione di avvio del procedimento quando essa consenta al concessionario di interloquire e di regolarizzare la morosità prima dell’adozione dell’atto decadenziale.
  • Non è idonea a contestare la quantificazione della morosità una censura generica e meramente formale: il concessionario deve allegare documentazione contabile, quietanze o elementi specifici dai quali risulti un diverso importo dovuto.
  • La decadenza per morosità non viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza quando l’amministrazione abbia previamente esperito, senza successo, tentativi di regolarizzazione mediante rateizzazioni e diffide reiterate.
  • La tutela del patrimonio pubblico e l’esigenza di evitare un uso di fatto gratuito dei beni demaniali possono imporre l’adozione della decadenza concessoria in presenza di una morosità pluriennale e rilevante.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePartecipazione al procedimentoDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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