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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25554/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'ammissione al passivo del credito vantato nei confronti della società "3G Costruzioni e Servizi s.r.l." per aver versato l'intero prezzo di un contratto preliminare di vendita immobiliare non perfezionato. Il Tribunale aveva respinto l'istanza ritenendo il credito strumentale all'attività illecita (società riconducibile al proposto per accogliere capitali illeciti) e rilevando indici di assenza di buona fede della promittente acquirente: mancata registrazione e trascrizione del preliminare, parziale tracciabilità dei pagamenti, mancata tempestiva iniziativa per l'immissione nel possesso o per rimedi giurisdizionali. Con il ricorso la difesa ha dedotto (i) violazione di norme processuali in relazione alla sospensione dell'esecuzione e al riconoscimento del diritto alla conclusione del contratto definitivo; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione contestando la valutazione della strumentalità e della buona fede, producendo documenti (bonifici, titoli, attestazioni dell'amministratore giudiziario) che avrebbero dimostrato la tracciabilità dei pagamenti, l'anteriorità del rapporto rispetto al sequestro e altre circostanze oggettive a favore della buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (il rimedio volto a ottenere la conclusione del contratto definitivo non è proponibile nel procedimento di ammissione al passivo, essendo la tutela relativa ai contratti pendenti disciplinata dall'art. 56 d.lgs. 159/2011). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: ha censurato la motivazione del Tribunale per omessa valutazione della documentazione probatoria (bonifici, titoli, attestazioni dell'amministratore giudiziario), per mancata considerazione di analoghi preliminari e del trasferimento del possesso, nonché per non aver valutato la capacità economica della ricorrente. Ha inoltre precisato che al non-professionista acquirente non possono essere imposti standard di diligenza pari a quelli bancari. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di Palermo,Sezione misure di prevenzione, in diversa composizione, per un nuovo esame applicando i principi indicati.

Norme richiamate

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 194 e ss. (procedimento di ammissione al passivo)

    Disciplina il procedimento per l'ammissione dei crediti nel contesto delle misure patrimoniali; la Corte richiede che il Tribunale valuti correttamente la prova documentale e i parametri di buona fede previsti da tale procedura

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 200 (richiamo agli artt. 666 e ss. c.p.p.)

    Stabilisce l'applicabilità di alcune disposizioni del codice di procedura penale al procedimento di ammissione al passivo; la Corte ricorda l'ambito di impugnabilità in cassazione

  • Artt. 665, 666 e 670 c.p.p.

    Norme procedurali richiamate nel provvedimento impugnato; la Corte valuta la correttezza dell'applicazione delle regole procedurali e la necessità di motivazione istruttoria

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), art. 52, lett. b) e art. 56

    Art. 52 individua effetti sulle situazioni giuridiche patrimoniali; art. 56 disciplina la sorte dei contratti pendenti e gli strumenti per ottenere l'adempimento (messa in mora dell'amministratore giudiziario). La Corte distingue la tutela del contratto pendente dalla ammissione al passivo: la richiesta di ottenere la stipula non è rimediale nella sede di ammissione al passivo

  • Art. 59, comma 9, D.Lgs. n. 159/2011 e art. 606 c.p.p.

    Precisano i limiti e le modalità d'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione; la Corte richiama che il ricorso per cassazione è possibile per tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.

  • Art. 1176, comma 2, c.c.

    Principio di diligenza professionale: la Corte esclude l'applicazione di standard di diligenza bancari agli acquisti di privati non professionisti, limitando l'onere probatorio della buona fede a circostanze oggettive e proporzionate

Massime di principio

  • La richiesta di ottenere la stipula del contratto definitivo per beni già soggetti a confisca non è proponibile nel procedimento di ammissione al passivo; per ottenere l'adempimento del contratto pendente occorre avvalersi degli strumenti previsti dall'art. 56 d.lgs. 159/2011 (es. messa in mora dell'amministratore giudiziario).
  • Nelle istanze di ammissione al passivo il giudice deve valutare compiutamente la prova documentale prodotta (tracciabilità dei pagamenti, date dei versamenti, attestazioni dell'amministratore giudiziario, trascrizioni/registrazioni, trasferimento del possesso) prima di concludere per la strumentalità del credito o per la mancanza di buona fede.
  • Al promissario acquirente non professionale non possono essere imposti gli standard di diligenza propri degli operatori finanziari: la valutazione della buona fede deve tener conto della natura non professionale dell'acquirente e della mancanza di obblighi di indagine tali da richiedere di identificare "soci occulti" o a priori sospettare illeciti, salvo elementi sintomatici concreti.
  • La comprovata tracciabilità dei pagamenti e la documentazione che attesti l'anteriorità del rapporto rispetto a sequestri o provvedimenti di prevenzione sono elementi decisivi a favore dell'ammissione del credito e devono essere valutati esplicitamente dal giudice.
  • Se la motivazione del provvedimento è carente rispetto alla valutazione della prova e dei parametri legali, la Cassazione annulla e dispone il rinvio per nuovo esame in diversa composizione, affinché il giudice di merito applichi i principi di diritto enunciati.

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