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Sentenza

Sentenza n. 4301/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione II) n. 1781/2024

Giustizia amministrativa202407539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Consiglio comunale di Gallio n. 3 del 6 marzo 2019, recante approvazione della variante al Piano degli interventi nella parte in cui attribuisce a un fondo privato una capacità edificatoria di 830 mc, nonché gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto l'impugnazione della variante urbanistica. In primo grado avevano dedotto: violazione della legge regionale n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, contraddittorietà rispetto ai principi della variante, illogicità, irrazionalità e carenza dei presupposti; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e difetto o erroneità della motivazione; violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di uguaglianza, con disparità di trattamento e sviamento. In appello hanno dedotto error in judicando e omessa o insufficiente motivazione del TAR con riferimento a tutti i motivi originari. In particolare, hanno sostenuto che l'area, pur essendo stata in passato qualificata come zona residenziale C1 a bassa intensità edilizia e rimasta a lungo inedificata, non avrebbe potuto ricevere una rilevante capacità edificatoria senza una motivazione rafforzata, anche in ragione del principio di contenimento del consumo di suolo. Hanno inoltre censurato le controdeduzioni comunali alle osservazioni procedimentali e dedotto disparità di trattamento, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento nell'applicazione della legge regionale n. 14/2017.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto sussistente una continuità nella destinazione residenziale dell'area, attribuita dagli strumenti urbanistici succedutisi nel tempo, con la variante del 2019 volta a concretizzare e quantificare una vocazione edificatoria già prevista dal Piano degli interventi del 2016, non impugnato. La variante non è stata ritenuta in contrasto con il limite al consumo di nuovo suolo, poiché l'area ricadeva in un ambito di urbanizzazione consolidata, escluso dall'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 14/2017. È stata esclusa la necessità di una motivazione rafforzata: i ricorrenti non vantavano una posizione differenziata qualificata e non ricorreva alcuna delle ipotesi eccezionali indicate dalla giurisprudenza, quali il superamento degli standard urbanistici minimi, una convenzione di lottizzazione efficace, un accordo equivalente o una pronuncia passata in giudicato di annullamento di un diniego edilizio o del silenzio-inadempimento. Le osservazioni dei privati sono state ritenute adeguatamente esaminate e puntualmente riscontrate dal Comune; esse costituiscono apporti collaborativi e non generano, di regola, una specifica aspettativa né impongono una motivazione analitica sul loro rigetto. Le censure di disparità di trattamento, contraddittorietà e sviamento sono state giudicate generiche e riferite a situazioni non comparabili; il loro accoglimento avrebbe comportato un sindacato sul merito delle scelte urbanistiche, non consentito in assenza di errori manifesti o palesi illogicità. Le spese del grado di appello sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • legge regionale n. 14/2017

    La disciplina regionale sul contenimento del consumo di suolo non si applica, ai fini della qualificazione dell'intervento come consumo di nuovo suolo, agli interventi ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, ai sensi dell'art. 12, comma 1.

  • art. 12, comma 1, legge regionale n. 14/2017

    L'intervento in esame, ricadendo in un ambito di urbanizzazione consolidata, non integra consumo di nuovo suolo secondo la previsione regionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione delle scelte urbanistiche può risultare dai documenti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva delle scelte dell'amministrazione; non è richiesta una motivazione rafforzata in assenza di una posizione differenziata qualificata o delle specifiche circostanze eccezionali individuate dalla giurisprudenza.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza non è violato quando il confronto proposto riguarda situazioni non adeguatamente individuate o non comparabili.

Massime di principio

  • La concretizzazione o quantificazione, mediante una variante urbanistica, di una capacità edificatoria già coerentemente prevista dagli strumenti urbanistici precedenti non contrasta, di per sé, con il principio di contenimento del consumo di suolo, soprattutto quando l'area ricade in un ambito di urbanizzazione consolidata escluso dalla disciplina regionale sul consumo di nuovo suolo.
  • Le scelte urbanistiche richiedono normalmente una motivazione desumibile complessivamente dagli atti di pianificazione e dai relativi documenti accompagnatori; una motivazione rafforzata è necessaria solo in presenza di circostanze qualificate, come il superamento degli standard urbanistici minimi, una convenzione di lottizzazione ancora efficace o un accordo equivalente, oppure una pronuncia passata in giudicato che abbia annullato un diniego di permesso di costruire o il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
  • Le osservazioni formulate dai cittadini o dai proprietari nell'ambito del procedimento di pianificazione urbanistica costituiscono apporti collaborativi e non rimedi giuridici idonei a fondare, di regola, una posizione di affidamento qualificato; è sufficiente che siano esaminate e confrontate con gli interessi generali della pianificazione, senza necessità di una motivazione analitica per ciascuna osservazione.
  • Le censure di disparità di trattamento, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento riferite a scelte urbanistiche devono individuare situazioni effettivamente omogenee e comparabili; in mancanza, esse non possono trasformarsi in un sindacato sul merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione, sindacabili solo in presenza di errori manifesti o palesi illogicità.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEccesso di potere

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