Cassazione Penale, Ordinanza n. 29820/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna per evasione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, censure sul giudizio di responsabilità, sulla sussistenza dello stato di necessità e sull'elemento soggettivo del dolo. Il ricorso, però, è stato ritenuto meramente reiterativo di doglianze già esaminate e volto soltanto a ottenere una diversa rivalutazione del materiale probatorio, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; i motivi sono stati inoltre giudicati generici.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice del reato oggetto di condanna (evasione).
art. 616 c.p.p.
Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non sono deducibili in cassazione doglianze che mirino esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, se non accompagnate da una puntuale critica delle argomentazioni del giudice di merito.
- La deduzione dello stato di necessità e della mancanza di dolo, quando formulata in modo generico e reiterativo, non è idonea a superare la soglia di ammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
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