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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34123/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell’esecuzione della Corte d’appello di Brescia aveva rigettato la richiesta di applicare in executivis la disciplina della continuazione tra i reati oggetto di una quarta sentenza esecutiva e quelli già unificati in sede esecutiva, relativi a violazioni fiscali, riciclaggio e bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le prime tre sentenze erano già state unificate, con rideterminazione della pena in cinque anni di reclusione, individuando nel riciclaggio il reato più grave. La quarta sentenza riguardava l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Con ricorso per cassazione, il condannato ha dedotto violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente valutato gli indici dell’unicità del disegno criminoso: l’omogeneità delle fattispecie, la distanza temporale inferiore a due anni, la commissione delle condotte a Lecce e nella provincia di Brescia, la gestione della società Selmad s.r.l. fino al 2019 e la precedente ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione per fatti commessi tra il 2011 e il 2015. Ha inoltre sostenuto che non fosse decisiva l’identità dei destinatari delle fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata la valutazione del giudice dell’esecuzione: l’omogeneità dei reati e l’impiego di uno schermo societario non dimostravano, da soli, una programmazione criminosa unitaria. Tra l’ultima condotta del 2014 già compresa nell’unificazione e la prima fattura del periodo 2016-2018 vi era un intervallo temporale significativo; inoltre, le fatture del 2014 erano rivolte a una società specifica, mentre quelle successive erano destinate a soggetti diversi. Le precedenti condanne evidenziavano anche compagini sociali, concorrenti e luoghi diversi. La Corte ha quindi escluso che il ricorso avesse dimostrato l’omessa considerazione degli indici invocati dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    La continuazione richiede una verifica complessiva di indicatori concreti e la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali; singoli elementi comuni non bastano se i reati successivi dipendono da decisioni estemporanee.

  • art. 671 c.p.p.

    in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso

    Nella richiesta di continuazione in sede esecutiva il condannato deve indicare i reati interessati e allegare elementi specifici che sostengano la preventiva programmazione unitaria; al giudice dell’esecuzione compete valutarne la portata sostanziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione, anche in sede esecutiva, occorre accertare che, al momento della commissione del primo reato, gli altri fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; la verifica deve fondarsi su indicatori concreti valutati complessivamente.
  • La sola omogeneità dei reati, la contiguità cronologica, l’identità o analogia dei titoli di reato e la comunanza del movente non dimostrano l’unicità del disegno criminoso quando non siano accompagnate da elementi che attestino una programmazione anticipata e specifica.
  • La distanza temporale tra le condotte è un indicatore rilevante: intervalli e cesure cronologiche, valutati insieme alle differenze di contesto, destinatari, compagini sociali, concorrenti e luoghi, possono deporre per autonome deliberazioni criminose anziché per un progetto unitario.
  • Nel procedimento esecutivo per il riconoscimento della continuazione, il condannato ha l’onere di individuare i reati da unificare e di allegare elementi specifici riferibili anche alla preventiva programmazione dei reati successivi; il giudice dell’esecuzione valuta gli elementi sostanziali disponibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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