Cassazione Civile, Ordinanza n. 23355/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 eseguito dal concessionario della riscossione per recuperare crediti ICI asseritamente dovuti per le annualità 2003 e 2004. Il pignoramento ha colpito crediti di natura pensionistica accreditati su conto corrente bancario del debitore. Quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo, in via principale, l'illegittimo ricorso alla forma speciale di pignoramento perché incompatibile con crediti pensionistici; in via subordinata, l'impignorabilità delle somme nei limiti dell'art. 545 c.p.c. anche nell'ipotesi di espropriazione presso terzi ordinaria; infine, ha eccepito la prescrizione o decadenza del credito tributario per l'ultradecennalità del debito e per l'asserita mancanza di atti interruttivi. La Commissione tributaria provinciale, investita dopo una declinatoria di giurisdizione del Tribunale ordinario, ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione ritenendo rilevante il riparto tra giudice tributario e giudice ordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che le prime due censure riguardassero la legittimità formale e sostanziale dell'azione esecutiva nei suoi presupposti esecutivi, in particolare l'ammissibilità del pignoramento speciale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 su crediti pensionistici e, in subordine, i limiti di pignorabilità ex art. 545 c.p.c., entrambe questioni spettanti al giudice ordinario. Anche la dedotta prescrizione del credito, così come formulata, è stata ritenuta devoluta al giudice ordinario, poiché non investiva vizi di notifica della cartella o dell'atto impositivo, ma solo l'asserita estinzione del credito in sede esecutiva. Il processo dovrà quindi essere riassunto davanti al giudice ordinario nei termini di legge; nessuna statuizione sulle spese per mancata partecipazione delle parti al regolamento.
Norme richiamate
art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973
È qualificato come forma speciale di esecuzione, semplificata e stragiudiziale, che può dare luogo al controllo del giudice ordinario in caso di opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi.
art. 545 c.p.c.
I limiti di pignorabilità delle somme, invocati dal debitore rispetto ai ratei pensionistici accreditati, integrano questione devoluta al giudice ordinario.
artt. 11, comma 3, d.lgs. n. 104/2010 e 59, comma 3, l. n. 69/2009
Richiamati come base del regolamento d'ufficio di giurisdizione sollevato dal giudice rimettente.
d.P.R. n. 602/1973
È il testo normativo della riscossione coattiva mediante il quale viene inquadrato il pignoramento speciale eseguito dal concessionario.
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'esecuzione relative a pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando si contestano la legittimità dell'azione esecutiva, la forma dell'esecuzione o i limiti di pignorabilità dei beni o crediti aggrediti.
- La giurisdizione tributaria resta ferma solo per le controversie che investono fatti incidenti sulla pretesa tributaria fino alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, oppure, in mancanza/invalidità della notifica, fino all'atto esecutivo che ne abbia fatto conoscere il contenuto.
- Se la contestazione riguarda fatti estintivi o modificativi della pretesa tributaria successivi alla formazione del titolo, la ripartizione di giurisdizione dipende dalla natura della questione concreta; quando però il contribuente deduce solo vizi dell'esecuzione o l'impignorabilità delle somme, la cognizione spetta al giudice ordinario.
- Nei giudizi con domande subordinate, la giurisdizione va esaminata prima sulla domanda pregiudiziale; la questione sulla subordinata rileva solo se il nesso di subordinazione si scioglie.
- L'eccezione di prescrizione del credito tributario, se dedotta come mera estinzione del credito e non come contestazione di vizi di notifica degli atti impositivi, può rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario quando è prospettata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione contro atti di riscossione.
- rami
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