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Sentenza

Sentenza n. 3845/2026 - Napoli, Sezione 2

Giustizia amministrativa202206073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, deducendo: violazione degli artt. 23 e 24 della l. n. 241/1990, dell’art. 3 del d.m. 10 maggio 1994 n. 415, dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e della disciplina sull’accesso e sulla trasparenza, per mancata indicazione dei soggetti ritenuti controindicati e dei relativi pregiudizi penali, mancata evasione dell’istanza di accesso e mancata considerazione delle osservazioni difensive; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e contraddittorietà della motivazione, per la difformità tra il preavviso di rigetto e il provvedimento finale, nel quale sarebbero stati indicati ulteriori controlli non menzionati nel preavviso; eccesso di potere e violazione dell’art. 533 c.p.p. e degli artt. 27, 97 e 111 Cost., sostenendo che il procedimento penale per minacce a suo carico si era concluso con remissione di querela e non avrebbe potuto fondare il giudizio di inaffidabilità. L’amministrazione aveva fondato il diniego sulla pendenza pregressa di un procedimento penale per minacce, concluso con sentenza di non doversi procedere per remissione di querela, nonché su molteplici controlli del ricorrente in compagnia di soggetti gravati da precedenti o coinvolti in reati di rilevante allarme sociale. Il ricorrente aveva sostenuto che tali frequentazioni fossero occasionali e riconducibili alla vicinanza di un esercizio commerciale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla dedotta lesione delle garanzie partecipative e difensive, ha rilevato che la difesa del ricorrente aveva potuto visionare la documentazione richiesta presso il Commissariato e che le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto erano state esaminate e puntualmente confutate nel provvedimento finale. Ha escluso la contraddittorietà tra preavviso e diniego, osservando che l’omessa indicazione nel preavviso di due ulteriori controlli, rispetto ai sei già menzionati, non aveva depotenziato la motivazione né impedito l’esercizio della difesa. Quanto al procedimento penale per minacce, ha affermato che l’autorità di pubblica sicurezza può valutare i fatti nella loro obiettiva dimensione storica anche quando il procedimento penale si sia concluso con remissione di querela, archiviazione o estinzione del reato. Il giudizio amministrativo di affidabilità nell’uso delle armi è infatti prognostico e precauzionale, distinto dall’accertamento penale della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Nel caso concreto, la pluralità e non occasionalità delle frequentazioni con soggetti coinvolti in reati gravi, unitamente alla vicenda penale personale, costituiva base sufficiente per il giudizio di non affidabilità. L’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza è sindacabile soltanto per abnormità, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi non ravvisati dal Collegio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • artt. 23 e 24 l. n. 241/1990

    Le censure relative all’accesso e alla conoscibilità degli atti sono state respinte perché la documentazione richiesta era stata concretamente visionata dalla difesa del ricorrente.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato, anche perché aveva indicato gli elementi fattuali posti a base del giudizio di inaffidabilità e aveva esaminato le osservazioni difensive.

  • art. 3, comma 1, d.m. 10 maggio 1994 n. 415

    La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione agli obblighi di conoscibilità e motivazione, ma la relativa censura è stata ritenuta infondata.

  • d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016

    La disciplina sulla trasparenza e sull’accesso civico è stata invocata dal ricorrente, ma non è stata ritenuta violata, essendo stata assicurata la visione della documentazione.

  • art. 612 c.p.

    Il procedimento per minacce, pur concluso con remissione di querela, è stato considerato dall’amministrazione nella sua dimensione storica e fattuale ai fini della prognosi di affidabilità.

  • art. 533 c.p.p.

    Il diverso standard dell’accertamento penale non impedisce all’autorità amministrativa di svolgere una valutazione prognostica e precauzionale sull’affidabilità nell’uso delle armi.

  • art. 27 Cost.

    Il principio di non colpevolezza non preclude la valutazione amministrativa di fatti storici ai fini preventivi, purché la decisione non assuma natura sanzionatoria penale.

  • art. 5 l. n. 110/1975

    Il riferimento a soggetti controllati insieme al ricorrente e coinvolti nella violazione del divieto di trasformazione di giocattoli in armi è stato valorizzato come elemento del quadro informativo sulla sua affidabilità.

  • artt. 97 e 111 Cost.

    Le dedotte violazioni costituzionali non sono state ravvisate, non essendo emersi irragionevolezza dell’azione amministrativa o vizi tali da incidere sulle garanzie del procedimento e della decisione.

Massime di principio

  • Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi; il rilascio o il rinnovo presuppone una valutazione di piena affidabilità e di assenza di concrete perplessità circa il buon uso dell’arma.
  • La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del richiedente ha natura ampia, discrezionale, prognostica e precauzionale; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di abnormità, manifesta contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
  • Il giudizio amministrativo di affidabilità nell’uso delle armi è distinto dall’accertamento penale della responsabilità: l’amministrazione può considerare fatti storici e comportamenti anche in assenza di condanna penale o quando il procedimento sia terminato con archiviazione, remissione di querela, prescrizione o altra causa che non elimini la rilevanza fattuale degli episodi.
  • La frequentazione non occasionale con soggetti gravati da precedenti o coinvolti in reati di rilevante allarme sociale può concorrere, insieme ad altri elementi, a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità del titolare o richiedente il porto d’armi.
  • Nel procedimento finalizzato al diniego del rinnovo di un porto d’armi, la motivazione non deve necessariamente contenere una particolare analiticità, ma deve comunque indicare elementi concreti e sufficienti a rendere comprensibile la prognosi di inaffidabilità e a escludere valutazioni arbitrarie o irrazionali.
  • L’omessa indicazione nel preavviso di rigetto di alcuni ulteriori elementi, già non indispensabili rispetto al quadro motivazionale comunicato, non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento finale quando non abbia impedito al destinatario di comprendere le ragioni ostative e di esercitare le proprie garanzie difensive.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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