Sentenza del 15/12/2015 n. 262 - Comm. Trib. Prov. Asti
Raddoppio dei termini per l'Accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'utilizzo del raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento, sostenendo che tale estensione non potesse operare in assenza di una concreta responsabilità penale o di una successiva condanna per i reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000. La questione riguardava invece se fosse sufficiente l'obiettiva sussistenza dei presupposti per la presentazione di una denuncia penale relativa a una violazione penalmente rilevante.
La decisione
La sentenza ha ritenuto sufficiente, ai fini del raddoppio dei termini, l'obiettiva sussistenza dell'obbligo o dei presupposti per la presentazione della denuncia penale in relazione a uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Non è quindi necessario che il reato sia stato definitivamente accertato, né che sia intervenuta una condanna penale. Il raddoppio opera in presenza dei presupposti oggettivi della violazione penal-tributaria, indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'azione penale o dall'esito del procedimento penale. Ne consegue la prevalenza della posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Il raddoppio dei termini è collegato all'obiettiva configurabilità di una violazione riconducibile ai reati tributari disciplinati dal decreto, non alla necessità di una condanna penale definitiva.
Normativa sul raddoppio dei termini per l'accertamento tributario
L'estensione dei termini ordinari può operare quando l'Amministrazione rileva fatti che impongono la presentazione di una denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. È sufficiente la valutazione obiettiva dei presupposti della denuncia, senza che sia indispensabile dimostrare l'effettiva responsabilità penale del contribuente.
Massime di principio
- Per valutare la tempestività di un accertamento con termini raddoppiati, occorre verificare se i fatti contestati integrino oggettivamente gli estremi di un reato tributario previsto dal d.lgs. 74/2000.
- Il raddoppio dei termini non richiede necessariamente una condanna penale, l'esercizio dell'azione penale o un accertamento definitivo della responsabilità dell'interessato.
- La denuncia penale non può essere meramente pretestuosa o astratta: devono sussistere elementi concreti e obiettivi che rendano configurabile una violazione penalmente rilevante.
- In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe contestare soprattutto l'assenza dei presupposti oggettivi del reato o il carattere pretestuoso della denuncia, non limitarsi a rilevare che il procedimento penale si è concluso senza condanna.
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