Cassazione Civile, Ordinanza n. 34945/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva di un ente previdenziale per il contributo del 2% dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 39, L. n. 243/2004, sugli anni 2005-2009 nei confronti di uno studio/società che svolge attività di radiologia e terapia fisica. In primo grado il giudice aveva accolto solo in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando il debitore al pagamento dei contributi per il 2008 e 2009 e ritenendo prescritti quelli per il 2005-2007. In appello l'ente previdenziale ha contestato la decorrenza della prescrizione, sostenendo che l'omesso invio della dichiarazione reddituale e del modello previsto per la comunicazione dei dati di fatturato avrebbe dovuto impedire o sospendere il decorso del termine. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che la mancata comunicazione obbligatoria dei dati necessari al calcolo del contributo integrasse una causa di sospensione della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui l'omesso invio della dichiarazione reddituale, in assenza di ulteriori condotte fraudolente o di un occultamento doloso del debito, non integra una causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. né impedisce, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la decorrenza del termine prescrizionale. La Corte ha osservato che l'ente creditore aveva comunque poteri per acquisire i dati necessari presso le amministrazioni sanitarie pubbliche, sicché non ricorreva una impossibilità assoluta di far valere il credito, ma soltanto una difficoltà di accertamento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 39, L. n. 243/2004
norma posta a fondamento del contributo previdenziale pretese dall'ente ricorrente per gli anni in contestazione.
art. 3, comma 9, L. n. 335/1995
richiamato quale base del termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre solo quando il diritto può essere fatto valere; l'impedimento rilevante è solo quello giuridico, non gli ostacoli di mero fatto o soggettivi.
art. 2941, n. 8, c.c.
la sospensione presuppone un comportamento del debitore intenzionalmente diretto a occultare il debito, tale da rendere impossibile agire al creditore; non basta la mera omessa comunicazione o la difficoltà di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione ex art. 2935 c.c., rileva solo l'impossibilità giuridica di esercitare il diritto; l'ignoranza del credito o le difficoltà di accertamento non impediscono la decorrenza del termine.
- La sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. richiede una condotta del debitore intenzionalmente diretta a occultare l'obbligazione in modo tale da rendere non sormontabile l'ostacolo con gli ordinari controlli; la mera omissione di adempimenti dichiarativi non basta.
- Quando il creditore dispone di poteri istruttori o di acquisizione dei dati necessari al recupero del credito, non può invocare la sospensione della prescrizione per il solo mancato invio di documentazione da parte del debitore.
- In materia di crediti contributivi, la mancata trasmissione di dati reddituali o di fatturato integra, di regola, una difficoltà di accertamento del credito e non un occultamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione.
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