Sentenza n. 474/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2638 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 306/2025 pubbl. il 15/04/2025, emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG n. 1093 / 2024, notificata 16/04/2025, passata in giudicato 16/05/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 2500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione, e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.. quanto al ricorso n. 3115 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 277/2025 pubbl. il 09/05/2025 emessa dal Tribunale di Asti in funzione Giudice del Lavoro nel procedimento rubricato al n° RG 102/2025, notificata 21/05/2025, passata in giudicato 20/06/2025 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 3117 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 471/2025 pubbl. il 25/06/2025 (RG n. 1283/2024) del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro, notificata 26/06/2025 e passata in giudicato in data 26/07/2025, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolCuneoca di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione, e per la condanna dell’amministrazione scolCuneoca al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a sentenze del giudice del lavoro passate in giudicato, recanti la condanna all'accredito sulla Carta elettronica del Docente di somme destinate alla formazione professionale
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Tre docenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenze dei Tribunali di Cuneo e Asti, emesse in funzione di giudice del lavoro, che avevano condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del Docente, rispettivamente, gli importi nominali di euro 2.500, euro 500 ed euro 2.500, oltre interessi legali. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme, notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale ed erano passate in giudicato. Al momento della proposizione dei ricorsi era inoltre decorso infruttuosamente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione dei giudicati. I ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la corresponsione degli interessi e della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha riunito i tre ricorsi ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento, rilevando l'identità delle questioni e dell'esito, senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese. Ha accolto le domande di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato dei titoli, la loro rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alle sentenze e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'Amministrazione. Ha posto a carico del Ministero una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inadempimento, fino alla data di efficacia della nomina del commissario ad acta. Ha condannato il Ministero, per ciascun ricorso, al pagamento di euro 800 per compensi professionali, oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; il TAR l'ha determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 1284, comma 4, c.c.
È richiamato quale base per gli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato e, nella decisione, per la quantificazione della penalità di mora.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente dimostrare l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua rituale notificazione all'amministrazione soccombente e l'inutile decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento, purché l'inottemperanza non sia contestata o risulti comunque accertata.
- Accertata l'inottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'integrale pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute; il suo dies a quo può essere fissato nella notificazione della sentenza di ottemperanza e il dies ad quem nell'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inerzia, nell'effettiva operatività della nomina del commissario ad acta.
- La riunione di ricorsi seriali con identiche questioni e identico esito può essere disposta per esigenze organizzative e di economia nella redazione del provvedimento, senza alterare l'autonomia dei singoli giudizi né imporre una liquidazione unitaria delle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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