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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13634/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Riccio Tiziano ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che, accogliendo l'appello del P.M., aveva ripristinato la misura cautelare più grave (arresti domiciliari) in relazione ai capi 1) e 25) contestati ai sensi degli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. Con un unico motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione: il Tribunale non avrebbe considerato che il ricorrente venne a conoscenza della misura solo al momento della sua esecuzione, per cui gli elementi prospettati in sede di richiesta di revoca (situazione familiare, lavorativa e sociale) dovevano ritenersi "nuovi"; argomenta che anche elementi preesistenti ma non dedotti né deducibili alla parte vanno considerati novità; sostiene altresì che la dichiarata irreperibilità nella fase iniziale era il frutto di ricerche sommarie e non una condotta elusiva, con conseguente mancanza di reale conoscenza del provvedimento cautelare, e che non si sarebbe formato un giudicato cautelare poiché tali elementi non erano mai stati valutati dal giudice.

La decisione

Il difensore ha successivamente depositato il provvedimento di revoca della misura (obbligo di presentazione alla P.G.) emesso dal GIP il 06/03/2026; inoltre il GIP aveva pronunciato sentenza abbreviata il 16/02/2026 condannando il Riccio a 1 anno e 4 mesi, con riqualificazione ai sensi degli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha affrontato la questione preliminare dell'interesse ad impugnare: benché la sopravvenuta revoca della misura comporti di norma la carenza di interesse e l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto che, per evitare che una declaratoria di inammissibilità produca l'effetto esecutivo di un provvedimento ormai ineseguibile (ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.), debba prevalere la scelta di annullare l'ordinanza impugnata e cancellarla definitivamente dal procedimento. In sostanza la Corte ha disposto l'annullamento dell'ordinanza che aveva ripristinato la misura cautelare, riconoscendo che la caducazione del provvedimento presupposto travolge l'aggravamento conseguente.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990

    art. 74, comma 6; art. 73, comma 5

    Le norme relative alla disciplina delle sostanze stupefacenti sono state richiamate come riferimento per la qualificazione dei fatti; la Corte prende atto della riqualificazione operata dal GIP nella sentenza abbreviata.

  • codice di procedura penale

    La norma impone il requisito del concreto interesse ad impugnare: se la misura cautelare è venuta meno nel corso del giudizio, l'appello o il ricorso perde spesso l'utilità e può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • regolamento di esecuzione del codice di procedura penale

    La Corte richiama l'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. per evidenziare il rischio che una declaratoria di inammissibilità determini l'efficacia esecutiva di un provvedimento ormai ineseguibile; per questo ritiene preferibile l'annullamento sostanziale dell'ordinanza impugnata.

  • giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011; Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017; Sez.6, n. 46070 del 25/09/2014; Sez.6, n. 25852 del 14/05/2024

    Giurisprudenza consolidata secondo cui l'appello avverso misure cautelari può essere inammissibile per sopravvenuta remissione in libertà; al contempo sono richiamati precedenti che ammettono l'annullamento dell'ordinanza impugnata quando ciò sia necessario per evitare effetti esecutivi su provvedimenti ormai privi di efficacia.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare viene revocata nel corso del giudizio, il ricorso contro la reintegrazione/aggravamento della misura può perdere l'interesse e risultare inammissibile per carenza di interesse (art. 568 c.p.p.).
  • Quando la declaratoria di inammissibilità rischierebbe di produrre effetti pratici contrari (es. rendere esecutivo un provvedimento ormai ineseguibile), il giudice può preferire l'annullamento sostanziale dell'atto impugnato per cancellarlo definitivamente dal procedimento.
  • Elementi "nuovi" rilevanti per la revoca di una misura cautelare includono non solo fatti sopravvenuti ma anche circostanze preesistenti non dedotte o non deducibili in precedenza per cause non imputabili alla parte; il mancato esame di tali elementi può costituire vizio di motivazione.
  • La dichiarazione di irreperibilità dell'indagato può non essere automaticamente qualificata come condotta elusiva: va valutata la completezza delle ricerche svolte; una irreperibilità determinata da indagini sommarie può incidere sulla conoscenza effettiva del procedimento cautelare.
  • Quando misure cautelari sono logicamente e cronologicamente consequenziali (misura originaria e suo aggravamento), la caducazione del provvedimento presupposto travolge gli atti accessori; quindi l'annullamento del provvedimento impugnato può essere il rimedio adeguato per rimuovere effetti giuridici residui.
  • La pronuncia di condanna o altri provvedimenti successivi nel merito (es. patteggiamento o abbreviato) possono rendere privo di utilità il riesame delle misure cautelari antecedenti, incidendo sull'ammissibilità dei mezzi di impugnazione.

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