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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27210/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del 03/04/2025 che aveva rigettato il riesame avverso la convalida del sequestro probatorio del 17/03/2025 e il successivo decreto di sequestro del 18/03/2025. Il ricorrente deduce: (1) violazione degli artt. 125 c.p.p. e 708 c.p. e carenza di motivazione circa la richiesta di riesame della convalida del 17/03/2025, sostenendo che il Tribunale non ha valutato la doglianza relativa all'illegittimità del richiamo all'art. 708 c.p.; (2) violazione degli artt. 125, 178, 253 c.p.p. e 648 c.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti per il reato di ricettazione, con critica alla motivazione che si sarebbe limitata a indicare l'art. 648 c.p. senza descrivere la condotta o identificare la tipologia del reato presupposto; (3) carenza di motivazione circa la qualificazione della somma di denaro come corpo del reato e del telefonino come cosa pertinente e sulle esigenze probatorie poste a fondamento del sequestro.

La decisione

Il giudice ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, essendo il decreto di convalida del 17/03/2025 stato integralmente sostituito dal decreto di sequestro del 18/03/2025. Ha invece accolto il secondo motivo (e per riflesso il terzo), ritenendo la motivazione del Tribunale carente e apparentemente fondata su meri elementi congetturali (importo, modalità di conservazione e mancata giustificazione della provenienza del denaro) senza individuare neppure la tipologia del reato presupposto necessario per fondare il fumus del reato di ricettazione. Il quarto motivo è stato assorbito. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Imperia perché si pronunci nuovamente sulle criticità rilevate.

Norme richiamate

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Condizione di ammissibilità dell'impugnazione: è necessario un interesse concreto, attuale e utilitaristico a rimuovere il pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiesta di motivazione adeguata dei provvedimenti giurisdizionali; la carenza di motivazione può determinare annullamento per insufficienza logico-argomentativa

  • art. 708 cod. pen.

    Richiamato inizialmente dal Pubblico Ministero per la convalida, il richiamo è stato poi ritenuto erroneo e sostituito dal richiamo al reato di ricettazione; il richiamo improprio non legittima di per sé il sequestro

  • art. 648 cod. pen.

    Per fondare un sequestro probatorio in relazione alla ricettazione è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto (la provenienza delittuosa dei beni) e offrire elementi indiziari concreti in tal senso

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Rilevanza degli elementi probatori e dell'istruttoria nella motivazione del provvedimento cautelare reale; va valutata la coerenza delle risultanze rispetto alle contestazioni difensive

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norme sul sequestro probatorio: richiedono motivazione sulle esigenze probatorie e sulla natura dei beni sequestrati (corpo del reato o cosa pertinente)

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: se un provvedimento ablatorio è stato sostituito o modificato da successivo atto che elimina la situazione pregiudizievole, l'impugnazione del provvedimento originario può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse
  • Per autorizzare un sequestro probatorio fondato su ricettazione (art. 648 c.p.) è necessario che la motivazione identifichi almeno la tipologia del reato presupposto e fornisca indizi concreti e collegati alla provenienza delittuosa dei beni; il mero possesso di ingenti somme non basta
  • La motivazione del giudice del riesame deve essere completa, logica e non congetturale: occorre valutare e rispondere alle contestazioni difensive e descrivere il percorso probatorio che giustifica la misura
  • La qualificazione della cosa come "corpo del reato" o "cosa pertinente" richiede specifiche argomentazioni; l'esistenza di esigenze probatorie a fondamento del sequestro deve essere esplicitata e non rimessa a mere affermazioni del P.M.
  • In caso di carenza motivazionale il rimedio è l'annullamento con rinvio: il tribunale di merito dovrà integrare la motivazione e verificare, alla luce delle contestazioni difensive, se sussistano elementi idonei a fondare il fumus e le esigenze probatorie

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