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Sentenza

Sentenza del 09/10/2025 n. 764 - Corte di Giustizia UE

IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 28 - Partecipazione a una prestazione di servizi - Articoli 44 e 45 - Luogo delle prestazioni di servizi - Articolo 203 - Indicazione dell'IVA in fattura - Servizi forniti per via elettronica - Negozio di applicazioni informatiche ("app store") - Cosiddetti acquisti "in-app"

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'assoggettamento a IVA di acquisti "in-app" (2012-2014): se le prestazioni elettroniche fornite tramite un "app store" gestito da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro debbano essere considerate erogate dall'app store (commissionario che agisce in nome proprio) ai sensi dell'art. 28 della direttiva IVA, con conseguenze sul luogo della prestazione (artt. 44 e 45) e sulla responsabilità per l'IVA quando le conferme d'ordine inviate dall'app store ai consumatori indicavano il fornitore (Xyrality) e l'IVA tedesca.

La decisione

La Corte di giustizia ha risposto affermativamente che: (1) l'art. 28 Direttiva 2006/112/CE può applicarsi anche a operazioni "in-app" anteriori al 1.1.2015 e non è escluso soltanto perché le conferme d'ordine designano il fornitore e indicano un'aliquota IVA; la mera indicazione del fornitore nelle conferme d'ordine (ricevute dopo l'acquisto) non esclude l'applicazione dell'art. 28 se, alla luce di tutte le circostanze, il soggetto che interviene ha agito in nome proprio per conto terzi. (2) Se opera la fictio iuris dell'art. 28, il luogo della prestazione che si ritiene fornita al commissionario va determinato conformemente all'art. 44 (luogo di stabilimento del soggetto passivo beneficiario). (3) L'art. 203 ("l'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura") non può essere invocato per ritenere il fornitore originario debitore dell'IVA nel suo Stato membro solo perché è stato designato nelle conferme d'ordine e si è indicata l'aliquota, quando i destinatari delle prestazioni sono consumatori finali non soggetti passivi (poiché l'art. 203 mira a evitare perdite di gettito connesse al diritto alla detrazione, assente con clienti non soggetti passivi). In sostanza, la Corte ha dato ragione alla posizione favorevole alla Xyrality sui profili decisivi: art. 28 può operare e il fornitore non è automaticamente responsabile ai sensi dell'art. 203.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE - Articolo 28

    «Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale».

    Stabilisce la fictio iuris che il commissionario che agisce in nome proprio è considerato come avendo ricevuto e poi fornito i servizi; la sua applicazione va valutata caso per caso sulla base delle circostanze e dei poteri effettivamente esercitati dal soggetto che interviene.

  • Direttiva 2006/112/CE - Articolo 44

    «Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. (...)».

    Quando, per effetto dell'art. 28, si considera che un soggetto passivo abbia ricevuto una prestazione, il luogo di tale prestazione si determina ai sensi dell'art. 44 (luogo di stabilimento del soggetto passivo beneficiario).

  • Direttiva 2006/112/CE - Articolo 45

    «Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. (...)».

    Regola il luogo delle prestazioni rese a consumatori finali; ma se opera la fictio iuris per il rapporto commissionario/committente, la determinazione del luogo della prestazione fittizia segue l'art. 44.

  • Direttiva 2006/112/CE - Articolo 203

    «L'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura».

    Finalizzata a prevenire la perdita di gettito connessa al diritto alla detrazione; non opera per rendere debitore il fornitore indicato nelle conferme d'ordine quando i destinatari sono consumatori non soggetti passivi (assenza di rischio di detrazione indebita).

  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articolo 9 bis, par.1

    «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 della [direttiva IVA], se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un'interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti. [...]» (applicabile dal 1º gennaio 2015).

    Chiarisce i criteri (fattispecie "app store") per determinare il prestatore nei servizi elettronici; benché entrato in vigore dal 2015, i principi aiutano l'interpretazione delle situazioni anteriori ma non modificano retroattivamente l'art. 28.

Massime di principio

  • La designazione del fornitore nelle conferme d'ordine o l'indicazione dell'IVA nei documenti inviati al consumatore non escludono di per sé l'applicazione dell'art. 28: la valutazione dipende dai poteri effettivi e dalle condizioni contrattuali del soggetto che interviene (chi stabilisce termini, esegue il pagamento, gestisce l'interfaccia, controlla la fornitura).
  • Per i servizi elettronici distribuiti tramite marketplace/app store, va analizzato caso per caso se l'app store ha agito in nome proprio (presunzione rafforzata dalle modalità d'intervento) o semplicemente in qualità di intermediario; elementi decisivi: chi conclude il contratto col cliente, chi fissa prezzo/condizioni, chi incassa e chi fornisce effettivamente il servizio.
  • Se l'art. 28 trova applicazione, la prestazione "fittizia" ricevuta dal commissionario va qualificata secondo l'art. 44 (luogo di stabilimento del soggetto passivo beneficiario) e non secondo le regole applicabili ai consumatori finali (art. 45).
  • L'art. 203 non può essere utilizzato per esigere l'IVA dal fornitore che è stato designato nelle conferme d'ordine quando i destinatari sono consumatori finali, perché la norma mira a prevenire deduzioni indebite da parte di soggetti passivi; il rischio di perdita di gettito va valutato in funzione della possibilità di detrazione.
  • Per operazioni successive al 1.1.2015 considerare anche l'art. 9-bis del reg. 282/2011 che specifica i criteri per la designazione del prestatore nei servizi elettronici tramite interfaccia/app store; tale regolamento non modifica retroattivamente ma fornisce utili criteri interpretativi.
  • In casi simili, documentare chiaramente nei contratti e nelle fatture qual è il reale prestatore e chi agisce in nome proprio, e conservare evidenze sui poteri esercitati dall'app store (ruolo nelle transazioni, documentazione di vendita, impostazioni contrattuali) per difendere la qualificazione IVA adottata.

Testo integrale

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