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Sentenza

Sentenza n. 2566/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di diniego della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma a tassa ridotta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio richiesto dall’istituto di vigilanza privata presso cui avrebbe dovuto operare. L’amministrazione aveva fondato il provvedimento su una nota del Comando provinciale dei Carabinieri relativa al contesto familiare del richiedente, caratterizzato dalla presenza di genitori e di un parente acquisito gravati da condanne, segnalazioni o frequentazioni con soggetti controindicati. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto che il diniego si fondava esclusivamente su fatti riferibili a soggetti estranei alla sua persona e, in parte, non conviventi, contestando inoltre la rilevanza di alcune segnalazioni risalenti e riguardanti persone decedute o riabilitate. Con il secondo motivo ha denunciato difetto di motivazione, sproporzionalità e attribuzione di una responsabilità oggettiva per condotte altrui, lamentando anche l’omessa considerazione delle ricadute del diniego sui propri mezzi di sostentamento. Il ricorrente ha inoltre contestato la convivenza e l’attualità dei rapporti con i familiari indicati dall’amministrazione. La domanda cautelare era stata respinta in primo grado e la decisione confermata dal CGARS.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, confermando il diniego prefettizio. Ha richiamato gli artt. 11, 43 e 138 del T.U.L.P.S., come risultanti dagli interventi della Corte costituzionale, secondo cui per il rilascio dei titoli di polizia occorre una valutazione attuale della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente, nonché dell’assenza di rischio di abuso delle armi; per la guardia particolare giurata è richiesta una condotta particolarmente qualificata e un’affidabilità coerente con le funzioni svolte. Il Collegio ha ritenuto che la buona condotta sia una nozione ampia, valutabile in rapporto alla finalità del titolo, e che il contesto sociofamiliare possa costituire elemento rilevante della prognosi sull’affidabilità del richiedente. Nel caso concreto, la pluralità e la gravità degli elementi riferiti ai familiari, unitamente alla documentata coincidenza della residenza del ricorrente con quella dei genitori e alle dichiarazioni rese nell’istanza amministrativa, hanno costituito un quadro indiziario idoneo a far dubitare della capacità di utilizzare le armi senza condizionamenti o interferenze illecite. Il TAR ha escluso che l’amministrazione avesse fondato il diniego su una mera responsabilità oggettiva, ravvisando invece un concreto pericolo di abuso derivante dal contesto familiare e ritenendo corretto l’esercizio della discrezionalità prefettizia. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    le autorizzazioni di polizia possono essere negate […] a chi non può provare la sua buona condotta

    La disposizione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 440/1993, non può porre a carico dell’interessato un onere probatorio assoluto; consente tuttavia una valutazione amministrativa della buona condotta e dell’affidabilità attuale del richiedente.

  • art. 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    la licenza di porto d’armi può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi

    La norma legittima il diniego quando emergano elementi idonei a escludere l’affidamento sul corretto e non abusivo uso delle armi, secondo una valutazione prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 138, comma 1, n. 5, R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    persona di ottima condotta politica e morale

    La disposizione, come modificata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 311/1996, richiede una buona condotta riferita all’attuale attitudine e affidabilità dell’aspirante, senza valutazione della condotta politica né di aspetti morali estranei all’esercizio delle funzioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi, l’amministrazione deve svolgere una valutazione attuale e concreta dell’affidabilità del richiedente, commisurata alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica e alle specifiche funzioni connesse ai titoli richiesti.
  • La buona condotta richiesta per i titoli di polizia non coincide con l’assenza di qualunque precedente o segnalazione, ma costituisce una nozione ampia da apprezzare in chiave prognostica e finalistico-funzionale rispetto al corretto esercizio dell’attività autorizzata.
  • Il contesto familiare e socio-relazionale del richiedente può essere legittimamente considerato nella valutazione dell’affidabilità e del rischio di abuso delle armi, quando gli elementi raccolti evidenzino un concreto pericolo di condizionamenti o interferenze illecite da parte di soggetti con cui il richiedente mantiene relazioni familiari o personali.
  • Il diniego non integra una responsabilità oggettiva per le condotte dei familiari se l’amministrazione utilizza tali condotte come elementi indiziari di una prognosi individuale sull’affidabilità del richiedente e motiva il rischio concreto di abuso dei titoli di polizia.
  • La documentata convivenza o appartenenza al medesimo nucleo familiare con soggetti gravati da precedenti può assumere rilievo anche quando il richiedente neghi genericamente l’attualità dei rapporti, soprattutto se le dichiarazioni rese nell’istanza amministrativa e gli atti istruttori confermano la situazione familiare considerata dalla prefettura.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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