Cassazione Penale, Ordinanza n. 05959/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non ha modificato la statuizione di merito sulla responsabilità per ricettazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge lamentando la mancata applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che tale doglianza era inammissibile perché meramente riproduttiva delle censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata. Ha inoltre osservato che, in materia di ricettazione, l'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. non può essere riconosciuta quando il valore della cosa ricettata costituisca l'unico parametro utilizzato anche per il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 2, c.p., altrimenti si avrebbe una indebita duplicazione di benefici fondati sul medesimo elemento di valutazione.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
L'attenuante della speciale tenuità del danno non è riconoscibile se il medesimo parametro del valore della cosa ricettata è già utilizzato come unico elemento per applicare l'ipotesi attenuata della ricettazione, per evitare duplicazioni di valutazione favorevole.
art. 648, comma 2 c.p.
L'ipotesi attenuata di ricettazione può essere compatibile con l'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ma solo se non vi sia sovrapposizione del medesimo criterio valutativo del valore del bene ricettato.
art. 591 c.p.p.
Non espressamente citato, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità delle censure, perché meramente reiterative di quelle già respinte in appello.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo pedissequo le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno e l'ipotesi attenuata di ricettazione possono concorrere solo se sorrette da presupposti non coincidenti; non è consentito valorizzare due volte il medesimo dato del modesto valore del bene.
- La deduzione di violazione di legge non è sufficiente, da sola, a rendere ammissibile il ricorso se manca una critica specifica e argomentata alla ratio decidendi della sentenza di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quando ne ricorrano i presupposti di legge.
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