Cassazione Penale, Sentenza n. 16630/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva erronea applicazione dell'art. 497-bis, secondo comma, c.p., sostenendo che, pur essendo pacifica la contraffazione del documento, in mancanza della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 c.p., il giudice avrebbe dovuto applicare il primo comma dell'art. 497-bis (possessione di documento falso valido per l'espatrio) e non dichiarare la non procedibilità per la fabbricazione (secondo comma).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Motivazione: il procedimento per il reato di cui al primo comma dell'art. 497-bis (possesso di documento falso) è già pendente nella stessa sede giudiziaria; l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale condurrebbe all'instaurazione di un secondo processo destinato a concludersi con una pronuncia di 'non doversi procedere'. Si applicano il principio generale dell'art. 649, comma secondo, c.p.p. e l'insegnamento della Sez. U. n. 34655/2005 (Donati) circa l'improcedibilità a promuovere nuovamente l'azione penale per lo stesso fatto e contro la stessa persona quando un processo è già pendente nella medesima sede per iniziativa del medesimo ufficio del P.M. Conseguenza: declaratoria di inammissibilità del ricorso del P.G.
Norme richiamate
comma primo e comma secondo
Il primo comma punisce il possesso di documento di identificazione valido per l'espatrio falso; il secondo comma sanziona la fabbricazione del documento falso all'estero e richiede, per la procedibilità, la condizione prevista dall'art. 10 c.p. quando detta richiesta non è stata formulata.
Norma che disciplina la condizione di procedibilità prescritta per l'azione penale in relazione alla fattispecie del secondo comma dell'art. 497-bis; la mancata richiesta del Ministro della Giustizia impedisce la procedibilità per tale comma.
Utilizzata in sede di separazione del procedimento: il giudice ha pronunciato la sentenza prevista dall'art. 129 c.p.p. in relazione alla separazione del processo per la fattispecie autonoma (fabbricazione) e alla successiva declaratoria di non procedibilità.
Richiamato per il principio per cui non ha senso promuovere un'azione duplicata; se un processo è già pendente nella stessa sede su iniziativa dello stesso ufficio, non può essere promossa nuovamente l'azione penale per lo stesso fatto e la stessa persona.
Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005 (Donati)
Giurisprudenza che afferma l'impossibilità di promuovere nuovamente l'azione penale davanti alla stessa sede per un fatto e contro una persona per i quali sia già pendente un processo (anche in diversi gradi) su iniziativa del medesimo ufficio del P.M.; in caso di duplicazione va disposta l'archiviazione o, se l'azione è stata esercitata, va rilevata con sentenza la causa di improcedibilità.
Massime di principio
- Se per una stessa vicenda è pendente un processo nella stessa sede e per gli stessi fatti promosso dallo stesso ufficio del P.M., l'ufficio medesimo non ha interesse ad impugnare una sentenza che porterebbe all'instaurazione di un processo parallelo destinato a essere dichiarato improcedibile o ad essere archiviato.
- Quando una fattispecie è disciplinata da commi distinti (es. fabbricazione all'estero con condizione di procedibilità e possesso del documento falso), il giudice deve verificare se esistono condizioni di procedibilità specifiche per ciascun comma; l'assenza di procedibilità per un comma non obbliga automaticamente a escludere l'applicazione dell'altro, salvo che ciò comporti duplicazione di processi già pendenti.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione il P.G. deve valutare l'utilità pratica dell'impugnazione: se l'accoglimento non produrrebbe alcun effetto utile (per esempio perché un processo è già in corso), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- La separazione del procedimento (art. 129 c.p.p.) può condurre a pronunce distinte per fattispecie autonome; tuttavia, la successiva esclusione di procedibilità per una di esse non impedisce che la restante rimanga pendente, evitando duplicazioni.
- In presenza di reati commessi all'estero che richiedono autorizzazioni o richieste ministeriali per la procedibilità, l'assenza di tali atti può impedire il perseguimento di quella specifica fattispecie, ma deve essere considerata la possibile rilevanza di fattispecie alternative perseguibili senza la stessa condizione.
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