Cassazione Penale, Sentenza n. 8154/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Genova (giudizio abbreviato) per due motivi principali: 1) Errata determinazione della diminuzione della pena per il rito abbreviato: la sentenza aveva applicato una riduzione di un terzo su una pena originaria di 150 euro di ammenda, mentre l'imputato deduceva che, essendo la condotta ricondotta alla contravvenzione ex art. 712 c.p., la riduzione doveva essere della metà ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p. dopo la novella del 23/6/2017 (n.103). 2) Vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, contestando che il Tribunale si sia limitato a valorizzare i precedenti senza considerare gli altri elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la pena di 150 euro di ammenda doveva essere ridotta della metà (non di un terzo) perché il reato è contravvenzionale ex art. 712 c.p. e la novella del 2017 prevede la riduzione della metà per il rito abbreviato. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in euro 75,00 di ammenda. Il secondo motivo (vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche) è stato respinto: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito motivazione adeguata, rientrante nella discrezionalità, e dunque il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.
Norme richiamate
art. 712 cod. pen.
La fattispecie di ricettazione è stata ricondotta a una contravvenzione; ciò incide sul trattamento sanzionatorio e sull'entità della riduzione della pena per il rito abbreviato.
art. 442 comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce la riduzione della pena per il rito abbreviato; applicata nella misura della metà quando si tratta di reato contravvenzionale, come previsto dalla novella legislativa del 2017.
novella legislativa n.103 del 23/6/2017
Ha modificato il trattamento della riduzione per il rito abbreviato prevedendo, per le ipotesi contravvenzionali, la diminuzione della metà della pena; la Corte ha richiamato questa modifica per correggere il calcolo della sanzione.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito ha riqualificato il fatto come contravvenzione, la riduzione della pena per il rito abbreviato va verificata alla luce delle modifiche normative (es. novella 2017) e, se la norma prevede una riduzione della metà, il calcolo deve riflettere tale misura.
- La Cassazione può annullare senza rinvio una parte della sentenza (per es., il trattamento sanzionatorio) e procedere direttamente alla rideterminazione della pena quando l'errore è di diritto e non incide sulla necessità di un nuovo esame di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Suprema Corte interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente.
- In impugnazioni riguardanti il calcolo della pena è essenziale che la motivazione di merito riporti i passaggi numerici (pena base, eventuali aumenti/diminuzioni, applicazione della riduzione per il rito) in modo chiaro; l'assenza di un conteggio corretto può determinare la correzione in sede di legittimità.
- In ricorsi parzialmente fondati la Corte può dichiarare inammissibili le restanti doglianze se ritenute manifestamente infondate o se attengono a valutazioni di merito non sindacabili senza profili di illogicità.
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