Cassazione Civile, Sentenza n. 4988/2020 del 25/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società, dell’avviso di recupero con cui l’Agenzia delle Entrate aveva riquantificato gli ammortamenti e il costo non ammortizzato dei beni ceduti, incidendo sul credito d’imposta previsto dall’art. 8 della L. n. 388/2000 e fruito per le annualità dal 2001 al 2005. La società aveva eccepito, con riferimento al 2001, di avere presentato domanda di condono tombale ai sensi dell’art. 9 della L. n. 289/2002. La CTP di Salerno accolse il ricorso; la CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, con sentenza n. 85/09/2012, depositata il 13 marzo 2012, confermò la decisione, ritenendo strumentali all’impresa gli investimenti contestati. L’Agenzia propose tre motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza e nullità della decisione d’appello, deducendo che essa riproduceva integralmente la pronuncia di primo grado senza esaminare né menzionare i motivi d’appello, con motivazione meramente apparente; (2) violazione dell’art. 9 della L. n. 289/2002, sostenendo che il condono non impediva i controlli formali e la determinazione dei crediti d’imposta spettanti secondo le dichiarazioni e la documentazione; (3) omesso esame del carattere agevolabile del costo di acquisto di un bene accessorio insistente su un bene principale non di proprietà della società. La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibili gli altri due perché implicavano valutazioni di merito non consentite in cassazione, da riproporre nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: la CTR aveva trascritto integralmente la decisione di primo grado senza dare conto, neppure sinteticamente, dell’esame delle censure d’appello e delle ragioni della loro reiezione; tale motivazione non consente di ricostruire il percorso valutativo del giudice. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, in quanto attinenti a valutazioni di merito, che potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Nel rinvio dovrà essere esaminata con adeguata motivazione, eventualmente previo accertamento dei fatti, la questione degli investimenti relativi a beni iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, agli interventi su immobili non di proprietà della società e a beni privi di autonomia funzionale perché accessori a beni altrui.
Norme richiamate
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ” la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem se il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”
La motivazione per relationem è legittima se la sentenza d’appello espone, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto ai motivi di gravame e consente di verificare il percorso argomentativo; è invece insufficiente la mera adesione alla pronuncia di primo grado quando non emerga l’esame delle censure.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il giudice di appello, al quale non è imposta nè l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri, ma a condizione che la condivisione della motivazione sia stata raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione
La motivazione della sentenza d’appello può richiamare quella di primo grado, ma deve rendere percepibile che la condivisione è frutto di un’autonoma valutazione critica; in mancanza, la motivazione è apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ” la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem se il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”
Il rinvio alla motivazione di primo grado è ammissibile solo se la decisione d’appello consente di controllare che siano state considerate le argomentazioni delle parti e le specifiche censure proposte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nel caso di specie la Commissione Regionale si è limitata a trascrivere integralmente la sentenza di primo grado, senza dare alcun conto, neanche nelle premesse, delle censure mosse alla decisione oggetto di gravame i cui motivi sono stati integralmente omessi ad ulteriore compromissione della comprensione dei termini della controversia.
La riproduzione integrale della sentenza di primo grado, senza esposizione o valutazione delle censure d’appello, integra il vizio processuale che giustifica la cassazione della decisione per difetto di motivazione.
art. 9, comma 9, L. n. 289/2002
La Corte non decide nel merito la questione dell’effetto del condono sui controlli e sul recupero del credito d’imposta: dichiara inammissibile il relativo motivo perché presuppone valutazioni di merito, riservate al giudizio di rinvio.
art. 8 L. n. 388/2000
La disposizione è indicata quale base del credito d’imposta controverso, ma la Corte non ne interpreta né applica nel merito i presupposti agevolativi.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d’appello è legittima quando il giudice, anche sinteticamente, espone le ragioni per cui condivide la decisione impugnata in relazione ai motivi di gravame e rende ricostruibile il percorso argomentativo attraverso le due pronunce.
- Il giudice d’appello può aderire alla motivazione di primo grado senza ripeterne gli argomenti, ma la decisione deve mostrare che tale adesione deriva da un’autonoma valutazione critica delle censure. La mera trascrizione della sentenza impugnata, senza alcun riferimento ai motivi d’appello e alla loro valutazione, non costituisce motivazione sufficiente.
- Sono inammissibili in cassazione le censure che, per essere decise, richiedono valutazioni di merito non consentite nel giudizio di legittimità; esse possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio quando la sentenza impugnata sia cassata per un distinto vizio processuale.
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