Sentenza del 14/01/2022 n. 280 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ICI - condizioni esenzione - ente non commerciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'accertamento ICI sostenendo che l'immobile/attività fosse esente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 503/1992. La questione principale è stata se sussistessero cumulativamente: a) il requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente; b) il requisito oggettivo che l'attività svolta nell'immobile rientrasse tra quelle esenti previste dalla norma. È stata inoltre valutata la rilevanza della destinazione degli utili verso fini sociali/religiosi e chi dovesse assolvere l'onere della prova circa le modalità di svolgimento dell'attività (commerciale o meno).
La decisione
La Corte ha ritenuto che le condizioni per l'esenzione ICI sono cumulative: occorrono sia il requisito soggettivo (ente non commerciale) sia quello oggettivo (l'attività rientrante tra quelle indicate dall'art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. 503/1992). Ha altresì stabilito che la destinazione di eventuali utili a fini sociali o religiosi è irrilevante ai fini della verifica oggettiva. Infine, ha precisato che grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza dei requisiti dell'esenzione dimostrando che l'attività, pur rientrando tra le tipologie esenti, non è svolta con modalità commerciali. In pratica la domanda di esenzione è stata respinta quando il contribuente non ha fornito la prova richiesta; la decisione ha quindi dato ragione all'ente impositore.
Norme richiamate
D.Lgs. 503/1992, art. 7, comma 1, lett. i)
La norma individua le tipologie di attività potenzialmente esenti. L'interpretazione giurisprudenziale richiede che, oltre alla previsione normativa (requisito oggettivo), sussista anche il requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente; entrambi i requisiti devono coesistere per ottenere l'esenzione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (riferimenti)
Cass. n. 14530/2010 - Cass. n. 14795/2015 - Cass. n. 13966/2016 - Cass. n. 24500/2009 - Cass. n. 6711/2015
La giurisprudenza consolidata afferma che: i requisiti per l'esenzione sono cumulativi; la destinazione degli utili a fini sociali/religiosi non esime dall'accertare la non commercialità delle modalità di svolgimento dell'attività; l'onere della prova circa la non commercialità grava sul contribuente.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI è necessario provare sia la natura non commerciale dell'ente (requisito soggettivo) sia che l'attività svolta rientra tra quelle esenti previste dall'art. 7, comma 1, lett. i) (requisito oggettivo): i requisiti sono cumulativi.
- La semplice destinazione degli utili a fini sociali o religiosi non è idonea a dimostrare la mancata commercialità: rilevano le modalità concrete con cui l'attività è svolta (prezzi, condizioni, organizzazione, concorrenza sul mercato).
- Il contribuente ha l'onere della prova: deve documentare che l'attività, oltre a rientrare nella fattispecie normativa, non viene svolta con modalità commerciali (es. regolamento associativo, gratuità o modalità di contribuzione, assenza di strutturazione commerciale, contabilità distinta, assenza di prezzi di mercato).
- A livello probatorio sono utili documenti quali statuti, bilanci, regolamenti, listini/prezzi, contratti, ricevute, modalità di accesso/partecipazione, che dimostrino l'assenza di organizzazione commerciale e di ricerca di profitto attraverso l'attività.
- Se l'attività presenta elementi tipici dell'impresa (stabilità dell'offerta, organizzazione per la produzione o lo scambio di beni/servizi, concorrenza sul mercato, prezzi e condizioni analoghe a soggetti commerciali) l'esenzione va negata anche se l'ente si dichiara no profit.
- In casi dubbi è preferibile fornire prove robuste e specifiche sulla non commercialità delle modalità gestionali; in assenza di tali prove è probabile che l'amministrazione o il giudice confermino l'accertamento fiscale.
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