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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18632/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari nei suoi confronti per reati di resistenza e violenza sessuale (consumata e tentata). Il ricorso in Cassazione censura la sussistenza del pericolo di reiterazione ritenuto dal Tribunale, deducendo in particolare le condizioni di salute e l'età avanzata dell'indagato come fattori ostativi alla misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non consente la riesamina degli elementi materiali e fattuali (compreso lo spessore degli indizi e le caratteristiche soggettive dell'indagato) e che pertanto le censure sulle esigenze cautelari erano inammissibili. Il Collegio ha valorizzato la motivazione del Tribunale, che aveva documentato la propensione alla violenza del ricorrente (persecuzioni e minacce verso la persona offesa, aggressione finale interrotta dall'intervento degli operatori) e, soprattutto, l'attacco agli operanti brandendo due coltelli, circostanza che giustificava la prognosi di rischio di ulteriori reati con violenza. Per questi motivi la misura cautelare, meno gravosa rispetto a quanto richiesto dal P.M., è stata considerata adeguatamente motivata e immune da vizi rilevabili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. È stata disposta l'esecutività dell'ordinanza e gli adempimenti di comunicazione ai sensi dell'art. 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'appello al tribunale del riesame; indica il procedimento di impugnazione delle misure cautelari al tribunale.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di comunicazione conseguenti all'esecutività dell'ordinanza di riesame.

  • art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

    art. 52 D.Lgs.196/03 e ss.mm.

    Richiamato in relazione alla tutela della privacy: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi dati identificativi e generalità come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017 (Sansone) e richiamo a Sez. 5, n. 12365 del 12/12/2025, dep. 2026 (C.)

    Principio secondo cui il controllo di legittimità in Cassazione non comprende la revisione degli elementi materiali e fattuali (compreso lo spessore degli indizi e le caratteristiche soggettive dell'indagato); il sindacato è limitato a verificare la presenza delle ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicità evidenti nella motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia cautelare, non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi fattuali e degli indizi: le censure che mirano solo a ridiscutere i fatti e la valutazione della prova sono inammissibili.
  • Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre evidenziare vizi di diritto o illogicità manifesta nella motivazione, non semplicemente contestare la valutazione del rischio di reiterazione.
  • L'esistenza di comportamenti violenti precedenti, minacce o l'uso di armi contro gli operatori costituiscono elementi forti a favore della sussistenza del pericolo di reiterazione e legittimano misure cautelari anche quando il P.M. aveva chiesto misure più gravose.
  • Le condizioni personali del prevenuto (età, salute) possono essere valutate, ma non prevalgono automaticamente sulla valutazione della pericolosità se il giudice del riesame fornisce una motivazione adeguata e circostanziata.
  • Se il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato e coerente, la Cassazione dichiarerà il ricorso inammissibile e potrà disporre condanne per spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle Ammende).

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