Sentenza n. 79/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino, Sez. Lavoro, n. 298/2023 del 10.12.2023, reso nel giudizio monitorio n. 711/2023 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento all’obbligo di eseguire il decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Larino n. 298/2023, relativo al pagamento di somme spettanti ai ricorrenti e delle spese della procedura monitoria
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Larino, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato in forma esecutiva all’amministrazione. Il titolo traeva origine da precedenti pronunce del giudice del lavoro che avevano imposto la rideterminazione del fondo di risultato spettante a dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale. Nonostante le notifiche, le diffide e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, la Gestione Liquidatoria non aveva effettuato il pagamento. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’inadempimento, l’ordine di pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta, l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. L’amministrazione intimata non si è costituita e non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo, era stato notificato all’indirizzo PEC istituzionalmente riferibile al Commissario liquidatore ed era decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni. Il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo è stato considerato equiparato a una sentenza passata in giudicato ai fini dell’ottemperanza. Nel merito, il ricorso è stato accolto per mancata dimostrazione dell’integrale adempimento. È stato ordinato al Direttore Generale dell’A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di pagare € 8.024,45 a uno dei ricorrenti, € 7.854,18 all’altro, oltre agli interessi dal 31 dicembre 2005 fino al saldo nei limiti di legge, nonché le spese della procedura monitoria spettanti al difensore antistatario. Il termine assegnato è di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato, senza compenso, un commissario ad acta individuato nel Direttore del Dipartimento Amministrativo – Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni previa istanza di parte. La penalità di mora è stata negata allo stato, in ragione della nomina del commissario ad acta, salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. La Gestione Liquidatoria è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Disciplina l’azione di ottemperanza e consente, tra l’altro, la nomina del commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora. Nel caso concreto il commissario è stato nominato, mentre la penalità è stata esclusa allo stato, salva successiva valutazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
“altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario”
Consente l’ottemperanza anche rispetto a provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato; il TAR vi ricomprende il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi di tale disposizione rende il titolo definitivamente esecutivo e idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto presupposto per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza contro l’amministrazione debitrice.
art. 1988 c.c.
È richiamato quale fondamento del riconoscimento del debito contenuto nelle deliberazioni del Commissario Liquidatore, antecedenti al decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. costituisce un provvedimento equiparato a una sentenza passata in giudicato e può fondare il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
- In presenza di un titolo giudiziale non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successivo inadempimento.
- La nomina del commissario ad acta può giustificare, allo stato, il mancato riconoscimento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ferma la possibilità di rivalutarla in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione nell’esecuzione commissariale.
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