Sentenza n. 4048/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 1439 del 14 maggio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 1439/2024, che aveva dichiarato improcedibili le domande di accertamento relative alla convenzione urbanistica e respinto la domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR deducendo, con il primo motivo, l’erroneità della dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo. Secondo l’appellante, le domande originarie non riguardavano l’impugnazione di provvedimenti amministrativi, ma l’accertamento di obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica stipulata per l’attuazione del piano di lottizzazione D6, nonché la condanna del Comune all’adempimento. La società contestava inoltre che la mancata escussione della polizza fideiussoria consentisse di ritenere cessato o venuto meno l’interesse alla decisione. Con il secondo motivo ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria, articolata in due voci: il danno derivante dalla mancata vendita dell’immobile in relazione a un contratto preliminare e alla sua successiva risoluzione, e il danno corrispondente all’IMU sostenuta dal 2019 al 2021 per la mancata alienazione del fondo unitamente al fabbricato, asseritamente dovuta al ritardato rilascio del permesso di costruire. Con il terzo motivo, qualificato dal Consiglio di Stato come mera difesa rispetto alle eccezioni pregiudiziali, la società aveva contestato le eccezioni riproposte dal Comune.
La decisione
L’appello è stato respinto. Applicando il criterio della ragione più liquida, il Consiglio di Stato ha esaminato direttamente i motivi di appello, senza pronunciarsi sulle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità riproposte dal Comune, poiché i motivi risultavano manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto corretta, nella sostanza, la dichiarazione di improcedibilità delle domande relative alla scadenza della convenzione e alla proroga del termine per la consegna delle opere. La prima domanda era già stata soddisfatta dalla precedente sentenza del TAR Lombardia n. 1226/2021, passata in giudicato, che aveva accertato la scadenza della convenzione al 12 dicembre 2021; più propriamente, per tale profilo, avrebbe dovuto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La rilevanza della proroga del termine di consegna delle opere non è stata adeguatamente chiarita, anche considerando la scadenza della convenzione e la mancata allegazione della sua esecuzione. Le ulteriori domande, concernenti la mora del Comune e l’adempimento degli obblighi convenzionali, non sono state espressamente riproposte in appello nei loro elementi costitutivi. In applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a., tali domande devono ritenersi rinunciate, con conseguente inammissibilità dell’appello sul punto. Il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado alla carenza di interesse “all’impugnazione” è stato qualificato come mero lapsus calami, privo di conseguenze giuridiche. Quanto alla prima voce risarcitoria, relativa al contratto preliminare e alla sua risoluzione, il Consiglio di Stato ha rilevato che il TAR aveva fondato il rigetto su tre autonome rationes decidendi: mancanza di data certa del preliminare; anteriorità del preliminare e della risoluzione rispetto al diniego di permesso di costruire; assenza, nel preliminare, di un riferimento specifico al titolo edilizio controverso e riferimento a un volume non meglio identificato. L’appello ha censurato soltanto la prima ragione e in modo generico la seconda, senza contestare la terza. Le autonome rationes non adeguatamente impugnate sono rimaste quindi sufficienti a sorreggere il rigetto. In ogni caso, il Collegio ha confermato anche nel merito la rilevanza dell’art. 2704 c.c.: la data di una scrittura privata non autenticata non è opponibile ai terzi se non è provata mediante un evento certo idoneo a dimostrare l’anteriorità del documento. La nota dirigenziale dell’11 settembre 2018 non forniva tale prova ed era comunque successiva alla risoluzione consensuale del 7 settembre 2018. Quanto alla seconda voce risarcitoria, concernente l’IMU, la società non ha dimostrato né adeguatamente allegato che il tempestivo rilascio del permesso di costruire avrebbe consentito di realizzare il fabbricato e alienarlo in tempo utile, evitando il danno fiscale. La doglianza non ha quindi colto adeguatamente la ratio della sentenza di primo grado. È stata inoltre esclusa la possibilità di ricorrere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., poiché essa presuppone la prova dell’esistenza di un danno certo e può operare soltanto rispetto alla difficoltà di quantificarlo, non per supplire alla mancata prova del danno o del nesso causale. Le spese del grado sono state poste a carico della società appellante e liquidate in euro 5.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
Si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello
Le domande e le eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado devono essere espressamente riproposte nell’atto di appello; in mancanza, si intendono rinunciate e l’appello è inammissibile sul relativo capo.
art. 2704 c.c.
La data della scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi soltanto quando l’anteriorità del documento sia dimostrata attraverso un evento certo diverso dalla mera datazione apposta dalle parti.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è sussidiaria e presuppone la prova dell’esistenza di un danno certo; non può essere utilizzata per colmare la mancata prova del danno, del nesso causale o dei suoi presupposti.
Massime di principio
- Quando il giudice di primo grado abbia definito il giudizio soltanto in rito senza esaminare domande o motivi di merito, la parte appellante deve riproporli espressamente nell’atto di appello, anche nei loro elementi costitutivi; in mancanza, essi si intendono rinunciati ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., con inammissibilità dell’appello sul relativo oggetto.
- Se una sentenza è sorretta da più autonome rationes decidendi, l’appello deve contestarle tutte in modo specifico; la conferma anche di una sola ragione autonoma rende inutile l’esame delle censure rivolte alle altre.
- La sopravvenuta pronuncia passata in giudicato che abbia già accertato la situazione giuridica richiesta dal ricorrente determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia, potendo rendere più propriamente applicabile la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La data apposta dalle parti su una scrittura privata non autenticata non dimostra, nei confronti dei terzi, l’anteriorità del documento; tale anteriorità deve risultare da un evento certo e documentato, idoneo a conferire data certa alla scrittura.
- La liquidazione equitativa del danno non sostituisce la prova della sua esistenza e del nesso causale: può intervenire solo dopo che il danno certo sia stato dimostrato e quando la sua quantificazione esatta sia oggettivamente impossibile o particolarmente difficile per ragioni non imputabili alla parte onerata della prova.
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