Cassazione Penale, Sentenza n. 19873/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Milano del 21/10/2020, censurando l'omessa motivazione in ordine all'aumento applicato per la recidiva e deducendo violazione degli artt. 628 e 627, comma 3, c.p.p. Sostiene che, a seguito dell'annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, i giudici del rinvio avrebbero dovuto rivalutare anche l'esclusione della recidiva e il complessivo trattamento sanzionatorio, non limitandosi a rideterminare solo il quantum dell'aumento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha rilevato che il rinvio riguardava esclusivamente la rideterminazione della misura dell'aumento per la recidiva (aspetto rientrante nel trattamento sanzionatorio) e che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, ha correttamente escluso la possibilità di riesaminare la circostanza aggravante della recidiva "sul an" (ossia come fatto costitutivo) perché tale profilo non era stato oggetto di censura nel precedente ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 217, secondo comma
art. 217, secondo comma, r. d. 16 marzo 1942 n. 267 (I.f.)
La Corte ha confermato la responsabilità per bancarotta semplice documentale ai sensi di questa norma, in relazione alla condotta contestata all'imputato quale amministratore unico della societa' fallita.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), artt. 216 e 223
artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, primo e secondo comma, R.D. 16 marzo 1942 n. 267
Le imputazioni originarie di bancarotta fraudolenta documentale e di aver cagionato il fallimento con operazioni dolose sono state derubricate o assorbite nel procedimento; la sentenza di merito ha trattato questi aspetti nel senso descritto in motivazione.
Codice di procedura penale, art. 628
Il ricorrente ha richiamato questa norma (connessa alla motivazione della decisione), ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e comunque non idonea a estendere il perimetro del rinvio; nulla di nuovo è stato accolto sul punto.
Codice di procedura penale, art. 627, comma 3
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Anche la dedotta violazione di questo articolo è stata ritenuta priva di fondamento rispetto al giudizio di inammissibilità: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di rinvio non può esaminare questioni che non siano state oggetto di censura nella sentenza rescindente.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio deve attenersi all'oggetto del rinvio e non può riesaminare profili non censurati nel precedente ricorso per cassazione.
- L'assorbimento di un motivo in sede di annullamento non autorizza automaticamente la riapertura di questioni sostanzialmente diverse o non dedotte nel ricorso originario: la preclusione processuale limita l'oggetto del nuovo esame.
- Per evitare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso in sede di rinvio, il difensore deve chiaramente indicare e motivare le censure che intende far valere e sollevare nel ricorso per cassazione tutti i profili che si vogliono rivedere sul punto 'an' e sul 'quantum'.
- La Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per "manifesta infondatezza" quando il gravame non mostra elementi utili a modificare il perimetro del rinvio stabilito dalla pronuncia rescindente.
- In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende.
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