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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8390/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attualità della pericolosità sociale. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse: 1) sovrastimato il suo ruolo (attribuendogli una posizione organica non desunta dalla sentenza di condanna); 2) dato rilievo a semplici contatti occasionali con soggetti pregiudicati senza indicare le qualità personali e la natura dei pregiudizi; 3) valorizzato informazioni datate (relazioni della D.D.A. e della Prefettura) e la gravità del reato senza eseguire la prognosi richiesta valutando i fatti successivi e il comportamento tenuto durante e dopo l'espiazione della pena (periodo di detenzione, lavoro, osservanza delle misure, assenza di nuove violazioni). La censura è formulata anche ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente motivato la persistente pericolosità sociale del ricorrente: ha attribuito un ruolo qualificato a Luparello sulla base di una relazione della D.D.A. senza chiari elementi dimostrativi, ha dato rilievo a contatti 'occasionali' con pregiudicati senza specificarne qualità e rilevanza, e non ha considerato compiutamente i comportamenti successivi alla condanna (assenza di nuove condotte illecite, mancanza di procedimenti pendenti, attività lavorativa, osservanza delle misure). La Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la legge n. 663/1986, non può sussistere una presunzione semplice di pericolosità (neppure per i delitti di criminalità organizzata) e che deve essere accertata la pericolosità attuale e prognosticata. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • legge n. 663/1986, art. 31

    «tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa»

    La Corte interpreta questa norma come principio che esclude presunzioni automatiche di pericolosità: l'applicazione delle misure di sicurezza richiede un accertamento concreto e prognostico della pericolosità attuale del soggetto.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di associazione mafiosa per il quale il ricorrente è stato condannato; la Corte osserva però che la gravità del reato da sola non può sostituire la valutazione della pericolosità attuale.

  • art. 417 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina sulla associazione per delinquere in generale; la Corte segnala che neppure in caso di condanna per associazione (compresa quella di tipo mafioso) può operare una presunzione semplice di pericolosità dopo la riforma del 1986.

  • art. 204 cod. pen. (ormai superato nella parte richiamata)

    Richiamata come inquadramento storico: prima della legge 663/1986 prevedeva presunzioni di pericolosità in specifici casi; la Corte ricorda che tale disciplina è stata superata e non può più giustificare automatismi.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte richiama i criteri di valutazione per la prognosi di pericolosità (gravità del fatto, elementi successivi, comportamento durante e dopo la pena) come parametri essenziali che il giudice deve considerare.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    Norme processuali che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione/onestà logica della motivazione).

Massime di principio

  • Dopo la legge n. 663/1986 non è ammessa una presunzione semplice di pericolosità: anche in caso di condanna per reati associativi (anche di tipo mafioso) il giudice deve accertare la pericolosità attuale con motivazione specifica.
  • La gravità del reato di per sé non giustifica l'applicazione o il mantenimento di una misura di sicurezza: è necessaria una prognosi basata su elementi attuali e concreti (comportamento post-condanna, recidiva, indagini in corso e qualità delle fonti).
  • Segnalazioni o relazioni investigative (es. D.D.A., Prefettura) possono essere considerate ma devono essere adeguatamente motivate e collegate a fatti concreti che indichino la persistenza della pericolosità.
  • Attribuire al condannato un ruolo 'organico' nell'associazione richiede che tale ruolo sia desumibile da elementi probatori chiari (idealmente dalla sentenza di condanna o da fatti successivi ben documentati); assunzioni non supportate da evidenze possono determinare l'annullamento.
  • Rapporti o incontri con soggetti pregiudicati non sono automaticamente indice di pericolosità: il giudice deve spiegare perché tali contatti, anche se occasionali, siano rilevanti in termini prognostici (specificando qualità delle relazioni e contesto).
  • Una motivazione generica o basata solo su elementi datati o sulla storia criminale pregressa è insufficiente: la magistratura di sorveglianza deve valutare il comportamento durante e dopo la detenzione, l'espletamento di attività lavorativa, la risocializzazione e l'assenza di nuovi procedimenti.
  • Se la motivazione è carente, la Corte di cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio: pertanto, nelle situazioni analoghe, è probabile il successo di un ricorso per cassazione se il provvedimento impugnato manca di specificità prognostica.

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