Cassazione Civile, Ordinanza n. 22213/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dal trasferimento di alcuni lavoratori da una società a un'altra a seguito di cessione di ramo d'azienda. In un precedente giudizio era stato accertato che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 c.c., con conseguente declaratoria di persistenza del rapporto di lavoro in capo alla società cedente e ordine di ripristino dei rapporti. Dopo tale decisione, la società cedente aveva invitato i lavoratori a riprendere servizio; alcuni avevano effettivamente ripreso lavoro, mentre gli odierni ricorrenti avevano rifiutato, sostenendo che la sentenza non fosse ancora esecutiva. La società aveva quindi contestato disciplinarmente l'assenza e, successivamente, intimato il licenziamento. I lavoratori avevano impugnato il recesso deducendone l'illegittimità sotto vari profili e chiedendo reintegrazione e tutele conseguenti. La Corte d'appello aveva respinto il reclamo ritenendo che l'invito a riprendere servizio fosse legittimo, che il comportamento della società fosse conforme al dictum giudiziale e che l'assenza ingiustificata giustificasse il licenziamento. In cassazione i ricorrenti hanno proposto tre motivi, ma il ricorso è stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito: il tentativo di deposito telematico era risultato non perfezionato, la successiva istanza di rimessione in termini era stata proposta dopo un lasso di tempo ritenuto non ragionevole e mancava una diligente attivazione immediata dopo la ricezione della PEC di errore.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure sul licenziamento, perché ha rilevato che il ricorso era improcedibile: il deposito del ricorso è avvenuto oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, e il tentativo di deposito telematico del 7 aprile 2021 non si è perfezionato per esito negativo dei controlli successivi. L'istanza di rimessione in termini è stata ritenuta tardiva, perché presentata solo il 21 maggio 2021, a distanza di quarantaquattro giorni dal tentativo di deposito e oltre un mese dopo la PEC di errore, senza una tempestiva verifica presso la cancelleria. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
venti giorni dalla notifica del ricorso
Il deposito del ricorso per cassazione deve avvenire entro il termine di venti giorni dalla notificazione; il superamento di tale termine comporta improcedibilità.
art. 1183 c.c.
Richiamato dalla Corte territoriale per ritenere congruo il tempo concesso al lavoratore per riprendere servizio dopo l'invito del datore di lavoro.
art. 2112 c.c.
Nel precedente giudizio era stata esclusa l'applicabilità della disciplina sul trasferimento d'azienda per difetto di un autentico ramo d'azienda.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 10 ccnl
Richiamato dalla Corte territoriale come previsione sanzionatoria del licenziamento per assenza dal lavoro protratta.
Massime di principio
- Nel deposito telematico del ricorso per cassazione, il perfezionamento del deposito richiede non solo la ricevuta di avvenuta consegna, ma anche l'esito positivo dei successivi controlli di cancelleria; in presenza di una PEC che segnali un errore e in assenza della successiva PEC di accettazione, il deposito non si considera perfezionato se la parte resta inerte.
- L'istanza di rimessione in termini per mancato perfezionamento del deposito telematico deve essere proposta in un tempo ragionevolmente contenuto dalla conoscenza dell'errore; un'attivazione tardiva e non diligente esclude la concessione del beneficio.
- Quando la parte riceve una comunicazione di errore sul deposito telematico, non può fare affidamento sul perfezionamento dell'atto senza una verifica tempestiva presso la cancelleria; l'inerzia prolungata è incompatibile con la rimessione in termini.
- In presenza di un ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro, l'invito del datore a riprendere servizio può assumere rilievo disciplinare se il lavoratore rifiuta senza un valido titolo a giustificazione, secondo la valutazione del giudice di merito.
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