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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20058/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto a due dipendenti regionali il diritto a una diversa posizione economica. L'amministrazione regionale aveva proposto appello, ma la Corte d'appello di Catania lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo, ritenendo che il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. decorresse dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 29 luglio 2015. Nel ricorso per cassazione l'amministrazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 R.D. n. 1611 del 1933, 1 D.Lgs. n. 142 del 1948, 325 e 327 c.p.c., sostenendo che la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione, anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente, non fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di specificità, perché la sentenza impugnata si limitava a rilevare la notifica della decisione di primo grado e la tardività dell'appello, mentre il ricorso non conteneva la specifica indicazione e allegazione degli atti necessari, in particolare della notificazione della sentenza nelle forme che si assumevano inidonee. La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e ha escluso che la documentazione allegata alla memoria ex art. 378 c.p.c. potesse sopperire alla mancanza, poiché il deposito di documenti nuovi è ammesso solo nei limiti dell'art. 372 c.p.c. e, comunque, entro i termini dell'art. 369 c.p.c. Non è stata regolata la condanna alle spese per assenza di attività difensiva delle intimate e non si è applicato l'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente prospettato come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, se validamente eseguita.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 325 c.p.c. nel contestare la tardività dell'appello.

  • art. 11 R.D. n. 1611 del 1933

    Invocato per sostenere che la notifica della sentenza dovesse essere eseguita presso l'Avvocatura dello Stato.

  • art. 1 D.Lgs. n. 142 del 1948

    Richiamato quale norma relativa alle modalità di notificazione agli uffici dell'amministrazione statale o equiparata.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo richiama come base del principio di specificità/autosufficienza, imponendo l'indicazione puntuale degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di deposito della documentazione necessaria al giudizio di legittimità.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito in cassazione solo di documenti limitatamente ammissibili; non permette il deposito tardivo di atti non prodotti nei gradi di merito, salvo le eccezioni indicate dalla Corte.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria difensiva non può essere utilizzata per introdurre documenti non ammissibili o tardivamente depositati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato per la particolare posizione della parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si denunciano vizi processuali, permane l'onere di rispettare il principio di specificità e di autosufficienza: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti e documenti rilevanti e allegarli nei modi e nei termini prescritti.
  • Il controllo diretto della Corte sugli atti di causa è consentito solo se gli atti siano specificamente individuati e ritualmente prodotti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La documentazione prodotta per la prima volta in allegato alla memoria ex art. 378 c.p.c. non può sanare la mancanza originaria di specifica indicazione o produzione degli atti necessari al ricorso, salvo i casi tassativi di ammissibilità del deposito ex art. 372 c.p.c.
  • La notifica della sentenza può far decorrere il termine breve di impugnazione solo se è validamente eseguita secondo le regole applicabili al destinatario; tuttavia, la deduzione dell'inefficacia della notifica deve essere sorretta da una compiuta allegazione e prova degli atti rilevanti.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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