Sentenza n. 2351/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 2416/2025 emessa in data 22 maggio 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con beneficio di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, docente a tempo determinato in servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 2416/2025 del Tribunale di Milano. Tale sentenza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 23 maggio 2025, aveva accertato il diritto del docente a beneficiare di 500 euro per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando l’Amministrazione a provvedere. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’inadempimento dell’Amministrazione non era contestato e che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero. Il Collegio ha ritenuto così soddisfatte le condizioni per l’azione di ottemperanza previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che il commissario sarebbe intervenuto solo su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e avrebbe avuto sessanta giorni per determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’esecuzione, anche tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Le spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente con contratto a tempo determinato dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.
L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
La notifica del titolo all’Amministrazione e il decorso dei presupposti previsti dalla disposizione consentono di procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- È ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione che non abbia spontaneamente eseguito una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile alle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni.
- L’accertata inerzia dell’amministrazione, unita alla definitività del titolo giudiziale e alla sua notificazione all’amministrazione debitrice, legittima il giudice amministrativo a ordinare l’integrale esecuzione del giudicato entro un termine prestabilito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e all’iniziativa del creditore, per assicurare l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
- Quando l’attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’esecuzione dell’incarico.
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