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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33831/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cucchiara impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Marsala per i reati di concorso in ricettazione, porto e detenzione illecita di armi e munizioni. Denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., la violazione dell'art. 273 c.p.p. per una valutazione abnorme degli indizi: a suo avviso le immagini e le altre risultanze indizianti al più lo collocavano nei pressi del luogo di ritrovamento delle armi ma non dimostravano la sua disponibilità delle stesse; contestava inoltre la mancata spiegazione dei ripetuti accessi in via Secolonovo in date anteriori al 13 febbraio 2025 e l'assenza, nelle riprese, di chiari elementi sul trasporto delle armi nella mattina del 13 febbraio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa la sussistenza dei gravi indizi: segnalazione di fonte confidenziale, installazione di GPS sull'autovettura in uso al Cucchiara che lo collocava ripetutamente in via Secolonovo, videoregistrazioni che lo ritraggono recarsi piu volte sul posto e, il 13 febbraio, trasportare un oggetto voluminoso e squadrato sotto il giubbotto corrispondente per forma alla valigetta poi trovata contenente due pistole (una con matricola abrasa) e munizioni; riconoscimento anche tramite foto pubblicate su Facebook e targhe di vetture rintracciate. La Corte ha sottolineato che, in sede cautelare, è sufficiente la emersione di elementi che fondino una "qualificata probabilità" di responsabilità e che la ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente costituiva una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    regola la requisitoria del Pubblico ministero nella fase di esame; qui citata per indicare la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale

  • art. 309 cod. proc. pen.

    disciplinante il procedimento di riesame delle misure cautelari; il ricorso verteva sulla conferma della misura applicata in base a tale disciplina

  • art. 273 cod. proc. pen.

    norma relativa alla motivazione dei provvedimenti cautelari; il ricorrente ne denunciava la violazione per presunta abnorme valutazione degli indizi

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    consente il motivo di cassazione per violazione di norme processuali o errori di motivazione; titolo formale del gravame dedotto dal ricorrente

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    richiamata per distinguere il diverso livello di valutazione probatoria richiesto nel giudizio di merito rispetto a quello cautelare

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    limita la riproduzione del motivo di ricorso in Cassazione; citata per i limiti formali della esposizione del motivo

  • Cass. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828

    giurisprudenza richiamata sul controllo della Corte suprema circa la congruenza della motivazione dei giudici di merito in materia di misure cautelari

  • Cass. Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019

    Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Rv. 274806

    precisa che per il concorso in detenzione o porto illegale di armi è necessario che ciascun compartecipe abbia la disponibilità materiale dell'arma, ossia la possibilità di potervi disporre in qualsiasi momento

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    norma amministrativa citata per gli adempimenti della cancelleria in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede cautelare non è richiesto lo standard probatorio del giudizio di merito: è sufficiente una "qualificata probabilità" fondata su gravi indizi valutati con motivazione logica.
  • Elementi come segnalazioni di fonte confidenziale, tracciamento GPS, videoregistrazioni che mostrano trasporto occultato di un oggetto corrispondente per forma a quanto poi ritrovato, riscontri tramite social network e identificazione di veicoli concorrono a costruire un quadro indiziario significativo di disponibilità delle armi.
  • La Corte di Cassazione controlla che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la valutazione degli indizi; non è luogo per proporre una lettura alternativa del materiale probatorio se il ragionamento del giudice non è manifestamente illogico.
  • Per il concorso in detenzione o porto di armi è necessario dimostrare che ciascun partecipante avesse disponibilità materiale delle armi; tuttavia la disponibilità può essere desunta da condotte come occultamento, trasporto e ripetuti accessi al nascondiglio.
  • La mera contestazione generica dell'insufficienza degli indizi senza confutare specificamente la motivazione del giudice di merito raramente ottiene accoglimento in Cassazione.

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