Ordinanza n. 1086/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della comunicazione di diniego di riconoscimento di titolo estero del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione m_pi. AOOD.GOSV REGISTRO UFFICIALE U. 0058757 del 20.10.2025, notificato a mezzo mail in data 20.10.2025 (doc. 1); - della comunicazione recante preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241 a firma del Dirigente Dott. Vito Abbadessa priva di data notificata a mezzo mail in data 08.09.2025 (doc. 2); - nonché, per quanto di ragione, del parere non noto del Ministero dell’Università e della ricerca – trasmesso con nota prot. DGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 24607 del 06 giugno 2024, sfavorevole al riconoscimento del titolo conseguito all’estero da parte della ricorrente; - nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto; e per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a riesaminare l’istanza, eventualmente disponendo misure compensative, e, conseguentemente, a concludere positivamente il procedimento di riconoscimento del titolo straniero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo estero per l'insegnamento sul sostegno, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativo al riconoscimento di un titolo conseguito all'estero, nonché il preavviso di rigetto, il parere sfavorevole del Ministero dell'Università e della ricerca e gli ulteriori atti presupposti, chiedendo l'annullamento previa sospensione cautelare e la condanna dell'amministrazione a riesaminare l'istanza, eventualmente disponendo misure compensative, e a concludere positivamente il procedimento. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il TAR ha esaminato il requisito del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché dal provvedimento di diniego non risultava derivare alla parte ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, non essendo essa titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno. In assenza del periculum, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del preavviso di rigetto impugnato; l'ordinanza non esamina la relativa legittimità.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina dell'art. 55 c.p.a.; il rigetto è fondato sull'assenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato; la mera lesività del diniego non è sufficiente in assenza di una concreta situazione giuridica attuale, quale un rapporto di insegnamento sul sostegno, la cui perdita o compromissione possa integrare il periculum in mora.
- Quando il periculum in mora risulta insussistente, il giudice amministrativo può omettere l'esame del fumus boni iuris, poiché la mancanza di uno dei presupposti necessari della tutela cautelare è di per sé sufficiente a respingere la domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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