Sentenza del 16/04/2019 n. 2407 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -Notifica a mezzo pec - Utilizzo di file .pdf - Raggiungimento dello scopo - Conoscenza - Nullità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La notificazione tramite PEC del documento in formato .pdf non è nulla per il solo fatto di non rispettare una specifica modalità tecnica, quando la consegna abbia comunque consentito al destinatario di conoscere effettivamente l'atto e abbia raggiunto lo scopo legale della notificazione. La conoscenza dell'atto e il raggiungimento dello scopo escludono la nullità della notifica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata tramite posta elettronica certificata allegando il documento nel solo formato .pdf, anziché in un diverso formato informatico eventualmente previsto dalla disciplina tecnica. La censura riguardava quindi l'irritualità formale della notificazione e la conseguente richiesta di dichiararne la nullità.
Norme richiamate
Principio del raggiungimento dello scopo degli atti processuali
Un vizio formale della notificazione non determina la nullità quando l'atto è giunto a conoscenza del destinatario e ha comunque realizzato la funzione propria della notificazione.
Disciplina della notificazione a mezzo posta elettronica certificata
L'invio dell'atto tramite PEC in formato .pdf, pur potendo essere irrituale sotto il profilo tecnico-formale, non comporta automaticamente la nullità se la consegna telematica ha permesso al destinatario di conoscere il contenuto dell'atto.
Cassazione n. 6417/2019
Richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui l'irregolarità formale della notificazione non produce nullità quando l'atto abbia raggiunto il destinatario e lo scopo della notifica.
Cassazione n. 23620/2018
Richiamata per confermare la prevalenza della conoscenza effettiva dell'atto e del raggiungimento dello scopo rispetto a mere irregolarità tecniche della notificazione telematica.
Massime di principio
- La trasmissione di un atto tributario via PEC in formato .pdf non è, di per sé, causa di nullità della notificazione.
- Per valutare la validità della notifica occorre verificare se il destinatario abbia effettivamente ricevuto e potuto conoscere l'atto.
- Il raggiungimento dello scopo può sanare o impedire di rilevare la nullità derivante da irregolarità formali o tecniche della notificazione.
- La contestazione della notifica deve dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o l'effettiva impossibilità di conoscere il contenuto dell'atto; la mera difformità del formato informatico normalmente non è sufficiente.
- Il principio non esclude che una notifica possa essere nulla quando il file sia illeggibile, incompleto, non accessibile o comunque non consenta al destinatario di conoscere l'atto e di difendersi.
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