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Sentenza

Sentenza del 15/12/2022 n. 36874 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n. 10725/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della stessa Immobiliare P. Srl contro la sentenza n. 1597/2019 della CTR Lombardia, relativa al rigetto dell'impugnazione di avvisi di accertamento comunale per recupero ICI 2011 e IMU 2012-2013. La ricorrente deduceva la revocazione per una presunta mancata comunicazione da parte della cancelleria della Corte di Cassazione della fissazione dell'udienza in camera di consiglio del 23 febbraio 2021 al procuratore costituito (avv. Paolo Pasquale Di Paola), sostenendo che la comunicazione doveva essere fatta al procuratore ex art. 170 c.p.c. e che nessuna notifica era pervenuta al suo difensore.

La decisione

Ricorso per revocazione dichiarato manifestamente inammissibile. La Corte ha accertato che l'avviso di trattazione camerale era stato comunicato via PEC all'avv. Carola Cicconetti, difensore domiciliatario indicato con procura speciale e con PEC nell'epigrafe del ricorso; la disciplina del giudizio di cassazione (art. 366 c.p.c. comma 2 e giurisprudenza di Sezioni Unite) impone l'elezione di domicilio o l'indicazione della PEC nel ricorso, rendendo irrilevante altra comunicazione non effettuata con le formalità richieste. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente (compensi Euro 2.300,00 ed esborsi Euro 200,00 oltre 15% forfettario e accessori) e, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, pagamento di una ulteriore somma di Euro 4.600,00; inoltre è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per revocazione, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la comunicazione doveva essere effettuata al procuratore costituito; la Corte ha ritenuto questa invocazione impropria poiché la disciplina specifica del giudizio di cassazione (art. 366 c.p.c.) prevale sulle regole generali richiamate.

  • art. 366 c.p.c., comma 2

    Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione

    La disposizione ha natura generale per il giudizio di cassazione: l'elezione di domicilio o l'indicazione della PEC nel ricorso è requisito per le notificazioni; in mancanza le comunicazioni sono eseguite in cancelleria, e la cancelleria non deve tener conto di domicili indicati in atti diversi dal ricorso.

  • art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 377 c.p.c., comma 2

    Richiamati insieme all'art. 366 c.p.c. per affermare che le regole sulla notificazione in Cassazione si applicano anche alle comunicazioni e notificazioni previste per le udienze camerali, salvo diverse disposizioni particolari.

  • art. 96 c.p.c., comma 3

    Base normativa della sanzione pecuniaria applicata d'ufficio per soccombenza riconducibile ad abuso del processo o resistenza pretestuosa; finalità deflattiva e repressiva dell'abuso, quantificazione secondo equità e criteri di proporzionalità rispetto alle tariffe forensi.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1-bis)

    Richiamato in relazione all'onere del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti, e alla verifica dei presupposti processuali per tale versamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è determinante l'elezione di domicilio o l'indicazione della PEC nel ricorso: le notifiche e comunicazioni si considerano regolarmente effettuate se inviate al domiciliare o alla PEC indicata nell'epigrafe del ricorso o, in mancanza, alla cancelleria della Corte secondo art. 366 c.p.c.
  • La semplice comunicazione di un diverso domicilio o di un diverso difensore in atti processuali diretti al giudice non sostituisce la formale elezione di domicilio prevista per la cassazione; ogni cambiamento rilevante deve essere dichiarato esplicitamente con le forme richieste.
  • L'art. 170 c.p.c. (comunicazioni al procuratore costituito) non prevale sulla disciplina speciale del processo di cassazione: va valutato nel contesto della normativa specifica (art. 366 c.p.c.) e delle regole di notifica applicabili.
  • La mancata ricezione materiale di una comunicazione non basta di per sé a fondare revocazione se la cancelleria ha adempiuto secondo le regole di notifica previste; occorre provare l'irregolarità formale della comunicazione.
  • Le azioni giudiziarie ritenute manifestamente infondate o abusivamente strumentali possono comportare l'obbligo di pagare le spese e sanzioni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; pertanto è necessario valutare attentamente la fondatezza procedurale prima di proporre rimedi straordinari come la revocazione.
  • In casi analoghi verificare subito: a) quale difensore è stato formalmente domiciliatario e quale PEC è indicata nell'atto introduttivo; b) se eventuali variazioni di domicilio sono state formalmente e tempestivamente dichiarate; c) l'effettiva modalità di invio dell'avviso da parte della cancelleria.

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