Cassazione Civile, Ordinanza n. 24475/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società a responsabilità limitata e i suoi soci avevano convenuto in giudizio l'ex amministratore per danni al patrimonio sociale, deducendo che egli avesse venduto due terreni sociali indicando in contratto il prezzo come già pagato senza che risultasse alcun incasso in bilancio; avevano inoltre chiesto l'annullamento della compravendita per conflitto di interessi, poiché l'acquirente era una società avente il medesimo oggetto sociale ed amministrata dalla moglie dell'ex amministratore. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e l'annullamento, nonché una riconvenzionale di accertamento di credito dei convenuti. In appello era stata discussa la portata di una delibera assembleare del 21 marzo 2007, che secondo gli appellanti avrebbe ratificato l'operato dell'amministratore, rinunciando all'azione di responsabilità e autorizzando le operazioni di vendita. I ricorrenti censuravano la sentenza d'appello per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e, in subordine, per omesso esame del contenuto della delibera, sostenendo che essa integrasse una ratifica dell'operato e la consapevole autorizzazione dell'amministratore a procedere a suo insindacabile giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di giudicato interno e di inammissibilità del motivo per sua composizione in più profili, ma ha poi affermato che la doglianza investiva sostanzialmente l'interpretazione della delibera assembleare, attività riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale nei limiti consentiti. Ha ritenuto plausibile e ragionevole l'interpretazione data dalla corte d'appello, la quale aveva valorizzato il tenore dell'ordine del giorno e il comportamento successivo delle parti, escludendo che la clausola finale del verbale costituisse una vera ratifica ma qualificandola come mera clausola di stile. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
richiamato come base dell'azione di responsabilità proposta contro l'ex amministratore della società
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
richiamato con riferimento all'ampliamento del thema decidendum ritenuto inammissibile dal tribunale
art. 115 c.p.c.
invocato dai ricorrenti come norma asseritamente violata nella valutazione della delibera assembleare
art. 116 c.p.c.
invocato dai ricorrenti come norma asseritamente violata nella valutazione della delibera assembleare
art. 2697 c.c.
menzionato solo nel richiamo generale al riparto dell'onere probatorio, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione
Massime di principio
- L'interpretazione delle delibere assembleari delle società di capitali è attività riservata al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere censurata soltanto per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione nei limiti consentiti.
- Quando siano plausibili più interpretazioni del contenuto di una delibera o di un atto, non è consentito in cassazione limitarsi a contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito.
- La censura per omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo specificamente trascurato; non può risolversi in una mera contestazione del risultato interpretativo raggiunto dal giudice.
- Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se l'impugnazione investe uno degli elementi della statuizione, riapre la cognizione sull'intera questione ad essa collegata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24342/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24343/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24344/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24345/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24346/2023 del 10/08/2023
- ordinanza_civile · 10 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24347/2023 del 10/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →