Sentenza n. 199/2026 - Bari, Sezione 3
per l'accertamento del silenzio-rifiuto (o inadempimento), con la condanna dell’amministrazione, al rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, richiesti, come da domanda presentata, per le quote d’ingresso stabilite dal d.p.c.m. 27 settembre 2023 (c.d. decreto-flussi 2023-2025);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto o inerzia nell'istruttoria e nella conferma espressa di nulla osta al lavoro subordinato relativi a 178 lavoratori del Bangladesh
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio dell'amministrazione, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e la condanna delle amministrazioni al rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato richiesti nell'ambito delle quote del decreto-flussi 2023-2025. I nulla osta al lavoro erano stati già rilasciati, ma la loro efficacia era stata sospesa in applicazione dell'art. 3 del d.l. n. 145 del 2024, convertito dalla l. n. 187 del 2024, in relazione a lavoratori provenienti dal Bangladesh. La ricorrente ha dedotto la violazione e il malgoverno dell'art. 2 della l. n. 241 del 1990, dell'art. 3 del d.l. n. 145 del 2024 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, lamentando che la sospensione dei nulla osta fosse protratta indefinitamente e impedisse l'utilizzazione dei lavoratori. L'amministrazione ha prodotto la documentazione del procedimento e, su richiesta istruttoria del Collegio, una relazione di chiarimenti. È emerso che erano in corso verifiche straordinarie sui singoli lavoratori e che, per almeno parte delle posizioni, erano state rilevate criticità reddituali e relative all'attività della cooperativa; in un caso era stato avviato il procedimento di revoca del nulla osta, preceduto dal preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di uno specifico obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso e richiede che l'inerzia perduri al momento della decisione. Nel caso concreto, l'art. 3 del d.l. n. 145 del 2024 aveva sospeso l'efficacia dei nulla osta già rilasciati ai cittadini di Paesi individuati come caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta o mancanza dei presupposti di legge, subordinandone la prosecuzione alla conferma espressa del positivo esito delle verifiche. Tali verifiche risultavano effettivamente avviate prima del ricorso e ancora in corso, con alcune posizioni già definite e altre pendenti; non era quindi configurabile un silenzio-inadempimento. Il Collegio ha ritenuto che la disciplina speciale non fosse assoggettata ai termini ordinari di 30 o 60 giorni, anche perché l'art. 2, comma 4, della l. n. 241 del 1990 esclude i procedimenti in materia di immigrazione dal limite massimo generale di 180 giorni. Inoltre, in presenza di 178 lavoratori, il termine e l'attività istruttoria dovevano essere riferiti alle singole domande, valutabili anche successivamente l'una rispetto all'altra. La nomina di un commissario ad acta non avrebbe avuto utilità, essendo l'istruttoria ancora pendente. Il TAR ha qualificato il ricorso, in via subordinata, come comunque improcedibile, ma il dispositivo ha pronunciato l'inammissibilità. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
condanna dell'amministrazione a provvedere
L'azione contro il silenzio richiede che, al momento della pronuncia, perduri l'inerzia dell'amministrazione e l'interesse del ricorrente a ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio.
art. 3 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, conv. l. 9 dicembre 2024, n. 187
l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ... è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche
La disposizione introduce, per i lavoratori provenienti da Paesi individuati come a rischio, una disciplina speciale che sospende l'efficacia dei nulla osta e i procedimenti di visto fino alla conferma espressa del positivo esito delle verifiche straordinarie.
art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241
I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti ... riguardanti l'immigrazione
I termini ordinari di conclusione del procedimento e il limite generale di 180 giorni non si applicano ai procedimenti riguardanti l'immigrazione; la disciplina speciale delle verifiche non è quindi soggetta ai termini ordinari di 30 o 60 giorni.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
preavviso di revoca del nulla osta
L'amministrazione, a seguito dell'esito negativo delle verifiche, ha avviato il procedimento di revoca del nulla osta mediante preavviso, confermando che l'attività amministrativa non era rimasta inerte.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Ha costituito la base processuale per la richiesta di una relazione istruttoria di chiarimenti all'amministrazione.
art. 97 Cost.
La violazione del principio di buon andamento dedotta dalla ricorrente non è stata accolta, poiché il TAR ha escluso la configurabilità dell'inerzia censurabile.
art. 77 Cost.
casi straordinari di necessità e di urgenza
Il decreto-legge è stato considerato adottato nell'ambito della potestà normativa d'urgenza e ha introdotto una disciplina speciale per le verifiche sui nulla osta.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è ammissibile solo quando, al momento della decisione, sussista uno specifico obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso e perduri una vera inerzia procedimentale.
- Non è configurabile silenzio-inadempimento quando l'amministrazione abbia concretamente avviato le verifiche richieste dalla disciplina speciale, anche se il procedimento non sia ancora concluso e alcune posizioni siano state definite mentre altre restino pendenti.
- Quando una disciplina speciale sospende l'efficacia di precedenti provvedimenti favorevoli fino alla conferma espressa dell'esito positivo di verifiche straordinarie, l'amministrazione non è tenuta a rilasciare la conferma prima della conclusione di tali verifiche.
- Nei procedimenti riguardanti l'immigrazione, il limite massimo generale di 180 giorni previsto dalla legge sul procedimento amministrativo non opera; pertanto, in assenza di un termine speciale applicabile, non possono essere automaticamente invocati i termini ordinari di 30 o 60 giorni.
- In presenza di una pluralità di lavoratori e di domande formalmente presentate in modo cumulativo, l'attività istruttoria conserva una distinta consistenza per ciascun lavoratore e i relativi tempi possono essere valutati con riferimento alle singole posizioni, anche in successione.
- La nomina di un commissario ad acta non è giustificata quando l'istruttoria amministrativa sia ancora effettivamente pendente e la sostituzione giudiziale non possa condurre direttamente alla definizione della posizione senza anticipare o sostituire le verifiche demandate all'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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