Cassazione Penale, Sentenza n. 30484/2025 del 09/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre condanne definitive (sentenza A: reati collegati all'associazione di tipo mafioso, estorsioni, reati in materia di stupefacenti; sentenza B: estorsione; sentenza C: possesso di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale). Ha rilevato omogeneità delle condotte, modalità esecutive costanti, coincidenza temporale e territoriale (rione Fondo di Gesù a Crotone), stessi persone offese e l'esistenza di un unico programma criminoso legato alla sua attività nell'ambito della 'ndrangheta. Ha sostenuto inoltre che l'arma sequestrata nel 2007 (sentenza C) sarebbe la stessa cui si faceva riferimento nelle intercettazioni della sentenza A.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto insufficiente la prova di un progetto criminoso unitario e ha ritenuto congetturale il collegamento tra l'arma menzionata nelle intercettazioni e quella accertata nella sentenza C. Ha altresì evidenziato che il reato relativo all'arma (sentenza C) non è aggravato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e che il reato estorsivo della sentenza B precede temporalmente l'inserimento nel sodalizio (quindi non programmato dall'inizio). La Corte ha richiamato l'onere del ricorrente di fornire elementi specifici e concreti e ha osservato che alcuni fatti contestati a Macrì nella sentenza C sono stati commessi in una situazione contingente e in concorso con la moglie, estranea ai fatti associativi. Per questi motivi la richiesta di riconoscimento della continuazione è stata respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Rilevato come criterio di aggravazione per i reati commessi nell'ambito dell'associazione mafiosa; l'assenza dell'aggravante rispetto al reato della sentenza C è stata considerata elemento contrario al riconoscimento della continuazione
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione: richiamata fra i titoli di reato delle sentenze; la somiglianza del titolo di reato da sola non è ritenuta sufficiente a dimostrare la continuazione
art. 635 cod. pen.
Citando i reati contestati nella sentenza A; utilizzata nel ricorso per descrivere il quadro fattuale, senza che ciò bastasse a provare la continuità di un progetto criminoso unitario
art. 7 legge n. 203 del 1991
Richiamata come possibile aggravante per reati commessi in ambito mafioso; la Corte ha osservato che il reato estorsivo della sentenza B non risulta aggravato ai sensi di tale norma, fatto che incide sull'analisi della continuazione
art. 73 e art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norme in materia di stupefacenti indicate fra i titoli di reato della sentenza A; sono parte del quadro fattuale ma non utilizzate come prova di un progetto criminoso unitario senza ulteriori elementi
art. 337 cod. pen.
Richiamata tra i titoli di reato (oltraggio o impedimento?) nella sentenza C; citata nel quadro delle condotte, senza efficacia, da sola, ai fini della continuazione
art. 612 cod. pen.
Norma sui maltrattamenti o minacce? (indicata tra i titoli di reato): inserita nel quadro fattuale, non decisiva per la continuazione se non correlata a indicatori specifici
art. 23 legge n. 110 del 1975
Norma sulle armi (porto/possesso); il fatto che il possesso dell'arma non fosse aggravato dall'art. 416-bis è stato ritenuto rilevante per escludere l'unitarietà del disegno criminoso
art. 81 cod. pen.
Autorevole norma sul fatto continuato (concorso di reati e continuazione): il ricorso denunciava sua inosservanza; la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione impugnata abbia correttamente applicato i criteri per il riconoscimento della continuazione
art. 671 cod. proc. pen.
Norma sul ricorso per cassazione: richiamata in relazione ai vizi denunciati; la Corte ha ritenuto il motivo infondato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in sede di cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra più condanne il ricorrente deve allegare elementi specifici e concreti (non semplici congetture): omogeneità della condotta, contiguità spazio-temporale, identità del bene giuridico tutelato, modalità esecutive, sistematicità e prova che i reati successivi fossero programmati già al momento del primo reato
- La mera coincidenza dei titoli di reato o la contiguità cronologica non sono di per sé sufficienti a dimostrare un progetto criminoso unitario; possono al massimo indicare un'abitualità delinquenziale
- La riconducibilità di un singolo elemento materiale (es. la stessa arma) richiede prove concrete: deduzioni basate su intercettazioni o corrispondenze temporali, se non collegate in modo probatorio, restano congetturali e insufficienti
- La continuazione tra reato associativo (art. 416‑bis) e reati "fine" è esclusa quando i reati finali sono legati a circostanze contingenti o occasionali e quindi non programmabili nell'ambito del progetto associativo
- Se in precedenza è già stata respinta un'istanza di continuazione, l'introduzione di un nuovo elemento (ad es. il passaggio in giudicato di una sentenza) può rendere ammissibile una nuova richiesta, ma il nuovo elemento deve fornire elementi probatori non meramente congetturali
- In sede di legittimità la Corte non procede al riesame libero delle prove: le nuove ragioni devono essere fondate su elementi documentali o giuridici che non richiedano il riesame di risultanze istruttorie che competono al giudice di merito
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