Cassazione Penale, Sentenza n. 04537/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Corvi deduce violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) per aver la Corte territoriale applicato, nella determinazione della pena per reato continuato, un doppio aumento relativo a due capi riconducibili a un'unica condotta (chiede lo scomputo di 6 mesi e della relativa multa). Silenti contesta di essere stato ritenuto concorso nella detenzione di stupefacenti nonostante fosse, secondo lui, mera presenza passiva nell'auto/garage e ignaro del contenuto delle scatole; chiede che la sua versione (passaggio per l'aeroporto e contributo non consapevole) sia ritenuta più plausibile.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso di Corvi come infondato e dichiarato inammissibile quello di Silenti. Sul primo punto, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia solo rimodulato passaggi intermedi del calcolo della continuazione (correggendo l'erroneo doppio aumento) senza alterare la pena finale: la sentenza impugnata non viola il divieto di reformatio in peius perché, nel reato continuato, è la pena complessiva che rileva come termine di raffronto. Sul secondo punto, la Cassazione ha ritenuto le doglianze essenzialmente di merito e non superabili in sede di legittimità, condividendo la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto provato un contributo consapevole di Silenti (aiuto a prelevare e caricare lo scatolone, chiusura del box). Conseguentemente sono confermate le statuizioni di condanna della Corte d'appello (per Corvi pena rideterminata in anni sei di reclusione ed euro 28.000,00 di multa; per Silenti anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 6.666,00 di multa), con condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e onere aggiuntivo per Silenti per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma di riferimento per la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; richiamata in quanto fondamento dell'accusa per le condotte di detenzione contestate ai ricorrenti
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
Norma sulle circostanze aggravanti specifiche in materia di stupefacenti menzionata nel ricorso di Silenti; la Corte non ha ritenuto violato il principio di valutazione delle circostanze di merito
codice penale, art. 110
Norma sul concorso di persone nel reato; applicata e interpretata dalla Corte di merito nella valutazione del contributo di Silenti alla condotta delittuosa
codice penale, art. 81, comma finale
Richiamato in relazione al cumulo/ incremento di pena per reati continuati e al criterio di determinazione della pena complessiva
codice di procedura penale, art. 597
Regola il divieto di reformatio in peius quando l'appello è proposto solo dall'imputato; la Corte chiarisce che, per il reato continuato, il vincolo va valutato sulla pena finale complessiva e non sui singoli 'segmenti' intermedi
codice di procedura penale, art. 533
Principio dell' 'oltre ogni ragionevole dubbio' nell'accertamento della responsabilità; la Corte richiama che l'introduzione legislativa non ha modificato il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione
codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone la condanna alle spese processuali; applicata per disporre l'addebito delle spese a carico degli imputati
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Modifica che ha inciso sull'art. 533 c.p.p.; citata dalla difesa ma la Corte nega che essa alteri il sindacato di legittimità sulla motivazione
Sezioni Unite, sent. n. 40910 del 27/09/2005 (William Morales)
Precedente interpretazione del divieto di reformatio in peius che limitava il peggioramento anche sui segmenti di calcolo della pena; richiamata dalle parti ma la Corte la colloca alla luce del successivo orientamento delle Sezioni Unite
Sezioni Unite, sent. n. 16208 del 27/03/2014 (C.)
Principio richiamato e applicato: nel reato continuato il divieto di reformatio in peius non impedisce che il giudice dell'appello modifichi la struttura del meccanismo di continuazione (e dunque gli aumenti riferibili ai singoli reati satellite), purché la pena complessiva non risulti maggiorata rispetto a quella di primo grado
Massime di principio
- Nel caso di reato continuato la valutazione del divieto di reformatio in peius deve essere fatta confrontando la pena complessiva: il giudice d'appello può rimodulare aumenti riferibili ai singoli reati satellite se la pena finale non peggiora rispetto al primo grado
- Il mutamento della 'struttura' del reato continuato (cambio nell'ordine dei fatti o nella qualificazione del più grave) può comportare una diversa distribuzione degli aumenti senza violare il divieto di peggioramento se non incide sulla pena complessiva
- In tema di concorso, la distinzione tra mera connivenza (comportamento passivo inidoneo a contribuire causalmente al reato) e concorso punibile si fonda sulla presenza di un contributo consapevole, anche morale o di supporto logistico: atti di aiuto concreto (prelevare/caricare, assicurare la custodia chiudendo il box) possono giustificare responsabilità concorrente
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione di merito: le doglianze essenzialmente ricostruttive dei fatti o basate su diverse valutazioni di attendibilità sono inammissibili se il giudice di merito ha motivato le proprie scelte senza illogicità
- Per provare l'ignoranza o la mera presenza passiva dell'imputato è necessario indicare fatti concreti che rendano la versione alternativa più plausibile; valutazioni alternative vaghe non sono sufficienti a superare la motivazione del giudice di merito
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