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Sentenza

Sentenza n. 6547/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - del Bando pubblicato in data 31 dicembre 2025 con il quale è stato indetto il Concorso pubblico per “il reclutamento di un contingente complessivo di n. 1.340 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di cui n. 2 unità da inquadrare nell’Area delle elevate professionalità e n. 1.338 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari dei ruoli di diverse Amministrazioni” nella parte in cui disciplina i requisiti per l’ammissione per “n. 2 funzionari chimici (Codice CHI-01)”; - ove occorrer possa, della nota “nota prot. DFP-0064780-P del 9 settembre 2025 avente ad oggetto “concorsi unici ai sensi dell’articolo 35, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69” e i successivi riscontri forniti dalle amministrazioni destinatarie” laddove non siano stati correttamente previsti i requisiti per l’ammissione; - dei provvedimenti di ammissione, ove medio tempore assunti, che non siano abilitati all’esercizio della professione di chimico, non siano iscritti all’Albo dei Chimici e dei Fisici ovvero siano in possesso di titoli di studio non idonei all’iscrizione al medesimo Albo; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti indicati nei precedenti alinea, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione della ricorrente e nei limiti di cui all’interesse dedotto in giudizio.

Giustizia amministrativa202602832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando Ripam del 31 dicembre 2025, limitatamente ai requisiti di ammissione per due posti di funzionario chimico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché gli eventuali provvedimenti di ammissione di candidati privi di abilitazione, iscrizione all’Albo o titolo di studio idoneo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Federazione ha impugnato il bando sostenendo, con tre motivi connessi, che per il profilo di funzionario chimico dovesse essere previsto come requisito di ammissione l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’Albo dei Chimici e dei Fisici, in applicazione dell’art. 3 del d.m. 23 marzo 2018, dell’art. 8 della l. n. 3/2018 e dell’art. 5 del d.lgs. C.P.S. n. 233/1946. In subordine, ha dedotto che il bando avrebbe dovuto ammettere esclusivamente candidati in possesso di titoli di studio idonei all’abilitazione e all’iscrizione all’Albo, lamentando l’illegittima apertura della procedura a soggetti privi dei requisiti per l’esercizio della professione e, al contempo, l’esclusione di alcune lauree abilitanti. Sono stati dedotti violazione e falsa applicazione di legge, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della Federazione e chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha anzitutto riconosciuto la legittimazione ad agire della Federazione, poiché essa agiva per la tutela di interessi unitari della categoria professionale e invocava norme concernenti l’esercizio della professione. Nel merito, ha respinto congiuntamente tutti i motivi. Il giudice ha affermato che l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di partecipazione a un concorso, sindacabile soltanto in presenza di scelte palesemente arbitrarie, illogiche, irragionevoli o irrazionali rispetto alla finalità perseguita. L’art. 3 del d.m. 23 marzo 2018 non imponeva di richiedere l’iscrizione all’Albo, poiché il concorso non era finalizzato all’assunzione di soggetti destinati all’esercizio della professione regolamentata, ma all’inquadramento di personale chiamato a svolgere le mansioni proprie del profilo. Pertanto, l’assenza dell’abilitazione professionale non rendeva irragionevole il bando. Parimenti, non è stata ritenuta illogica né la partecipazione di soggetti privi di titolo abilitante né l’esclusione di candidati muniti di un titolo abilitante, poiché la legittimazione all’iscrizione all’Albo non costituiva il parametro di riferimento della procedura. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi, previa comunicazione alle parti.

  • art. 3 d.m. 23 marzo 2018

    Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo

    L’obbligo di iscrizione all’Albo riguarda l’esercizio della professione di chimico o fisico e non si applica automaticamente a una procedura concorsuale destinata all’assunzione di personale per lo svolgimento di mansioni di un profilo amministrativo-professionale non coincidente con l’esercizio della professione regolamentata.

  • art. 8 l. 11 gennaio 2018, n. 3

    È richiamato quale fondamento normativo dell’ordinamento della professione di chimico e fisico, ma il giudice non ne ricava un obbligo autonomo di prevedere l’iscrizione all’Albo quale requisito di partecipazione al concorso.

  • art. 5 d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

    È richiamato in relazione all’obbligo di iscrizione all’Albo per l’esercizio della professione; tale obbligo non è stato ritenuto automaticamente applicabile alla selezione per l’assunzione di funzionari destinati allo svolgimento delle mansioni indicate nel bando.

  • art. 2, comma 6, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla determinazione dei requisiti di accesso, ma il TAR ha ritenuto prevalente la discrezionalità dell’amministrazione, in assenza di una fonte normativa che imponesse uno specifico titolo di studio o requisito abilitante.

Massime di principio

  • L’obbligo di iscrizione a un albo professionale previsto per l’esercizio di una professione regolamentata non impone automaticamente all’amministrazione di richiedere tale iscrizione come requisito di partecipazione a un concorso pubblico, quando il rapporto di lavoro è destinato allo svolgimento di mansioni che non coincidono con l’esercizio della professione regolamentata.
  • Nell’individuazione dei requisiti di partecipazione a un concorso pubblico, l’amministrazione esercita discrezionalità finalizzata alla concreta definizione delle professionalità necessarie; le relative scelte sono sindacabili dal giudice amministrativo solo se palesemente arbitrarie, illogiche, irragionevoli o irrazionali rispetto alla finalità della procedura, salvo che una fonte normativa stabilisca autoritativamente il titolo necessario e sufficiente.
  • La distinzione tra le mansioni proprie del posto messo a concorso e le attività professionali che il candidato potrebbe svolgere, dopo abilitazione e iscrizione all’albo, impedisce di assumere automaticamente il titolo abilitante o l’iscrizione all’albo come parametro necessario per l’accesso al concorso.
  • In assenza di una norma che imponga il riferimento all’abilitazione o all’iscrizione all’albo, non è di per sé irragionevole né l’ammissione di candidati privi di titolo abilitante né l’esclusione di candidati in possesso di un titolo abilitante, se tali scelte risultano coerenti con il profilo professionale e con le mansioni oggetto della selezione.
  • Gli ordini e le federazioni professionali sono legittimati ad agire per la tutela di interessi unitari della categoria rappresentata e per la protezione delle norme che disciplinano l’esercizio della professione, purché la controversia riguardi attività soggette alla disciplina o alla potestà dell’ordine.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAlbi e iscrizione
RamiPubblico impiego e concorsiProfessioni e ordini professionali
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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