Cassazione Penale, Sentenza n. 6908/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la dichiarazione di inammissibilità dell'appello contro la sentenza del Giudice di Pace che la aveva riconosciuta responsabile del reato di diffamazione. L'appello era stato dichiarato tardivo dal Tribunale di Spoleto in quanto il Giudice di Pace aveva depositato la motivazione oltre il termine di 15 giorni dall'emissione della sentenza (sentenza emessa il 20/11/2020 e depositata il 16/12/2020) e il Tribunale ha ritenuto che, essendo stato presente il difensore alla lettura del dispositivo, il termine per proporre impugnazione dovesse decorrere dal 15° giorno successivo all'emissione (quindi dal 5/12/2020) e quindi fosse scaduto al momento del deposito dell'appello. La ricorrente ha invece sostenuto che, essendo il deposito della motivazione avvenuto fuori termine e non essendo stato notificato l'avviso di deposito, il termine di 30 giorni per proporre impugnazione doveva decorrere dalla notificazione dell'avviso di deposito e non dal 15° giorno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che quando il Giudice di Pace deposita la motivazione oltre il termine di 15 giorni, il deposito deve considerarsi "fuori termine" e, in tal caso, il termine di 30 giorni per proporre impugnazione decorre dalla data di notificazione dell'avviso di deposito ai sensi degli artt. 548, comma 2, e 585, c.1 lett. b) e c.2, cod. proc. pen. La Corte ha osservato che il Tribunale di Spoleto ha errato nel ritenere il termine decorrente dal 15° giorno nonostante il deposito tardivo e la mancata notifica/comunicazione, sicché non era possibile individuare il dies a quo. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Spoleto per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale; non incide sui principi del decorso dei termini di impugnazione esaminati dalla Corte
art. 548, comma secondo, cod. proc. pen.
Stabilisce regole sulla notificazione dell'avviso di deposito della motivazione; la Corte ha ritenuto che, se il deposito è fuori termine, il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito
art. 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
Indicano le modalità e gli effetti della comunicazione/notificazione dell'avviso di deposito; la Corte ha richiamato tali norme per affermare che, in assenza di notifica dell'avviso, non può decorrere il termine di impugnazione
art. 32 del d.lgs. n. 274/2000
Richiamato per il principio che, quando il termine speciale previsto è rispettato nonostante un maggior termine indicato nel dispositivo, i 30 giorni per le parti presenti possono decorrere dal 15° giorno; la Corte ha rilevato che tale condizione non sussisteva perché la motivazione era stata depositata tardivamente
Massime di principio
- Se il Giudice di Pace deposita la motivazione oltre il termine di 15 giorni, il deposito deve considerarsi "fuori termine" e non fa scattare automaticamente il decorso del termine di impugnazione dalla lettura del dispositivo.
- Quando il deposito è tardivo, il termine di 30 giorni per proporre impugnazione decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito (art. 548 c.2 e art. 585 c.1 lett. b) e c.2 c.p.p.), non dalla semplice presenza della parte o del difensore all'udienza di lettura del dispositivo.
- La presenza del difensore alla lettura del dispositivo non è sufficiente a far decorrere i termini se la motivazione è stata depositata oltre il termine previsto e non è stata notificata o comunicata l'avvenuta regolarizzazione del deposito.
- In mancanza di prova della notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito non è possibile individuare il dies a quo per il computo dei termini, con conseguente nullità della dichiarazione di inammissibilità per tardività se fondata su tale computo errato.
- Il giudice d'appello deve verificare l'effettivo rispetto delle regole di deposito e notificazione della motivazione prima di dichiarare l'appello inammissibile per decorrenza dei termini; un errore su tali punti può portare all'annullamento senza rinvio e alla rinnovazione del giudizio.
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