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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13600/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Napoli del 17/12/2022 che aveva condannato Oliva per il reato di percosse alla pena di euro 600,00 di multa. L'appello censurava: 1) la misura della pena ritenuta eccedere il limite massimo previsto dalla legge; 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuto incoerente con la scarsa offensività del fatto e con l'incensuratezza dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la pena di euro 600 rientri nei limiti edittali (artt. 581 e 52, comma 2, d.lgs. n. 274/2000) e che il diniego delle attenuanti generiche sia stato adeguatamente motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile è stata respinta poiché i motivi di impugnazione riguardavano solo il trattamento sanzionatorio e non potevano arrecare pregiudizio alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    norma richiamata nel testo con riferimento al dovere del giudice che riceve un atto di impugnazione proposto con un mezzo non legislativamente prescritto di verificare l'impugnabilità e la "voluntas impugnationis" e trasmettere gli atti al giudice competente

    Se l'impugnazione è proposta con un mezzo inadeguato, il giudice che riceve l'atto deve verificare l'oggettiva impugnabilità e l'esistenza della volontà di impugnare e, se sussistono, trasmettere gli atti al giudice competente senza decidere sul merito.

  • artt. 581 e 52, comma 2, d.lgs. n. 274/2000

    richiamati come criteri per i limiti edittali della pena applicabile alla fattispecie di percosse

    La pena di euro 600,00 applicata dal giudice di merito rientra nei limiti previsti dalla normativa speciale, quindi la censura sul presunto superamento dei limiti edittali è infondata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma citata come base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dell'appellante alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., determinata nel caso in esame in euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Bruccoleri)

    sentenza citata nel testo come principio sul dovere di trasmissione degli atti in caso di impugnazione con mezzo diverso da quello prescritto

    Conferma che il giudice che riceve un'impugnazione anomala deve accertare l'impugnabilità e la "voluntas impugnationis" e trasmettere gli atti al giudice competente.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli)

    precedenti richiamati in tema di motivazione del diniego delle attenuanti generiche

    Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il diniego delle attenuanti generiche richiede al giudice di merito un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario un'esposizione estesa se risulta chiaro quali circostanze hanno determinato il diniego.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, Ascione)

    precedente citato in relazione alla rifusione delle spese della parte civile

    Se dall'eventuale accoglimento del ricorso dell'imputato non potrebbe derivare pregiudizio alla parte civile, quest'ultima non ha interesse e quindi non ha diritto alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Un ricorso che contesta solo il trattamento sanzionatorio può essere dichiarato inammissibile se le censure non incidono su questioni rilevanti di diritto o se la pena è chiaramente entro i limiti di legge.
  • Se il giudice di merito nega le attenuanti generiche, è generalmente sufficiente una motivazione congrua che indichi gli elementi decisivi; non è richiesta una motivazione estesa ove risulti chiaro il criterio adottato.
  • Quando un'impugnazione è proposta con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice che la riceve deve verificare l'impugnabilità e la volontà di impugnare e, se appropriate, trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso si applicano le conseguenze economiche previste (spese processuali e sanzione a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
  • La parte civile non ha diritto automatico alla rifusione delle spese se l'impugnazione dell'imputato riguarda soltanto la sanzione e non può arrecare pregiudizio agli interessi civili tutelati.

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