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Sentenza

Sentenza n. 971/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del 4 dicembre 2025 fasc. n. -OMISSIS-, notificato in data 4 dicembre 2025, recante il diniego di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2015, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all’accesso alle predette misure.

Giustizia amministrativa202600360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedenti asilo)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego prefettizio fondato sulla presentazione della domanda di protezione internazionale oltre il termine di novanta giorni dall’ingresso irregolare in Italia e sull’assenza di profili di vulnerabilità. Hanno dedotto, anzitutto, l’illegittimità della formalizzazione del modello C/3 senza l’assistenza di un interprete o mediatore culturale, contestando inoltre che l’Amministrazione avesse provato le date di ingresso indicate nel verbale. Nel merito, hanno sostenuto che l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, nella parte in cui preclude automaticamente l’accesso all’accoglienza per il superamento del termine, contrasti con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE e debba essere disapplicato. Hanno dedotto anche la violazione della disciplina nazionale ed europea sull’accoglienza, poiché le misure dovrebbero essere garantite sin dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e comunque secondo una valutazione individuale, proporzionata e rispettosa della dignità umana. In subordine hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Prefettura ha sostenuto la validità del modello C/3 sottoscritto, l’assenza di prova di date di ingresso diverse, la compatibilità del termine di novanta giorni con il diritto dell’Unione, la priorità accordata ai soggetti giunti a seguito di salvataggio in mare e l’indisponibilità di posti nelle strutture di accoglienza.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto che l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE consenta, in caso di presentazione tardiva della domanda senza giustificato motivo, una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, adottata individualmente, obiettivamente, imparzialmente, con motivazione e nel rispetto della proporzionalità, ma non una preclusione automatica e assoluta né la totale eliminazione di un tenore di vita dignitoso. L’art. 1, comma 2-bis, primo periodo, d.lgs. 142/2015 introduce invece un automatismo incompatibile con la direttiva e deve essere disapplicato in applicazione del primato del diritto dell’Unione. Il TAR ha inoltre escluso che la carenza di posti possa giustificare il diniego, poiché l’Amministrazione deve individuare soluzioni provvisorie ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015. La priorità prevista per le persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio non elimina l’obbligo di garantire l’accoglienza agli altri richiedenti. La presenza di un minore nel nucleo familiare costituisce una condizione legale di vulnerabilità che deve essere accertata e tutelata. È stato quindi annullato il diniego. Il TAR ha invece respinto la domanda di accertamento del diritto all’immediato ingresso nel sistema di accoglienza, perché la Prefettura non aveva ancora esercitato compiutamente il potere amministrativo e non aveva verificato, tra l’altro, l’assenza di mezzi sufficienti ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 142/2015. L’Amministrazione dovrà rieditare il potere svolgendo gli accertamenti necessari. Nulla sulle spese, in ragione della soccombenza di un’Amministrazione statale e del patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ricorrono le relative condizioni, previa audizione delle parti.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

    Preclude al giudice di accertare e imporre direttamente l’ammissione all’accoglienza quando l’Amministrazione non abbia ancora svolto tutti gli accertamenti necessari.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.

    Individua nella manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale il momento iniziale di applicazione delle misure di accoglienza.

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    Nel rispetto dell’articolo 20 della direttiva 2013/33/UE [...] non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine [...].

    La disposizione nazionale, nella parte in cui introduce una preclusione automatica per il superamento del termine di novanta giorni, è stata disapplicata perché incompatibile con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE.

  • art. 28-bis, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. 25/2008

    termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia

    Prevede il termine richiamato dalla disciplina nazionale per la presentazione della domanda di protezione internazionale.

  • art. 20, paragrafi 2 e 5, direttiva 2013/33/UE

    possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza [...] quando [...] senza un giustificato motivo, non ha presentato la domanda [...] non appena ciò era ragionevolmente fattibile

    Consente una riduzione, non una preclusione automatica e totale, delle condizioni materiali di accoglienza; la decisione deve essere individuale, obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata, garantendo comunque un tenore di vita dignitoso.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria

    Impone all’Amministrazione di individuare soluzioni provvisorie anche quando siano temporaneamente esauriti i posti nei centri ordinari.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza [...] è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare

    Introduce una priorità organizzativa, ma non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti né abroga l’obbligo di predisporre soluzioni straordinarie.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 142/2015

    Richiede la verifica dell’assenza di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata al sostentamento del richiedente e dei suoi familiari.

  • art. 17 d.lgs. 142/2015

    Individua i minori tra le persone vulnerabili le cui esigenze devono essere valutate ai fini dell’accoglienza.

  • art. 21 direttiva 2013/33/UE

    Include i minori tra le persone vulnerabili da considerare nella decisione sulle condizioni di accoglienza.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    Il TAR ha ritenuto che la norma non si applichi alla soccombenza di un’Amministrazione statale, disponendo quindi nulla sulle spese.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 25/2008

    È stato invocato dai ricorrenti quale fondamento del diritto all’assistenza linguistica nella formalizzazione della domanda, ma il giudice non ha fondato su tale profilo l’accoglimento decisivo.

  • art. 267 TFUE

    È stato richiamato dai ricorrenti per chiedere in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, non disposto dal TAR.

Massime di principio

  • L’art. 20 della direttiva 2013/33/UE non consente di escludere automaticamente e integralmente un richiedente dalle condizioni materiali di accoglienza per la presentazione tardiva della domanda di protezione internazionale; consente soltanto una riduzione individuale, obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata, adottata dopo avere valutato l’eventuale giustificato motivo del ritardo e salvaguardando comunque un tenore di vita dignitoso.
  • La disposizione nazionale che collega automaticamente il superamento di un termine di novanta giorni dall’ingresso irregolare alla totale esclusione dall’accoglienza deve essere disapplicata dal giudice nazionale quando il contrasto con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE non sia superabile mediante interpretazione conforme.
  • La temporanea indisponibilità di posti nei centri ordinari non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di garantire l’accoglienza: il Prefetto deve individuare soluzioni idonee e provvisorie ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015.
  • La priorità accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare è un criterio organizzativo che non elimina l’obbligo di assicurare l’accoglienza agli altri richiedenti né consente di ignorare le misure straordinarie previste in caso di esaurimento dei posti.
  • La presenza di un minore nel nucleo familiare integra una condizione legale di vulnerabilità che l’Amministrazione deve accertare e tutelare nella decisione sulle misure di accoglienza.
  • Il giudice non può ordinare direttamente l’ammissione all’accoglienza quando l’Amministrazione non abbia ancora esercitato integralmente il proprio potere, inclusa la verifica dei requisiti sostanziali relativi alla disponibilità di mezzi sufficienti; in tal caso può annullare il diniego e imporre la riedizione dell’istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriProtezione internazionale e specialeDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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