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Sentenza

Sentenza n. 7961/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento - della determinazione della Direttrice Territoriale della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 07/03/2025 DGDR 0098 / Registro Ufficiale 5949 del 07/03/2025, avente ad oggetto: Ricorso gerarchico –ai sensi del D.P.R. n. 1199/71- prodotto dalla Soc. SHENKER ITALIANA SPA avverso il provvedimento prot. n. 22264 del 05.12.2024 emesso dall'Ufficio Dogane di Roma 2 di precisazione del respingimento dell'istanza di invalidazione delle dichiarazioni di importazione IM4 12578D del 30.04.2022, IM4 12579F del 30.04.2022, IM4 12581T del 30.04.2022, IM4 12582V del 30.04.2022, IM4 12583X del 30.04.2024”, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dalla Schenker Italiana S.p.a., e di tutti gli atti a tale provvedimento preparatori presupposti, connessi e conseguenti, tra cui, in particolare il diniego di cui alle note prot. n. 20253/RU del 06/11/2024 e prot 22264 del 05/12/2024 dell'Ufficio delle Dogane di Roma 2.

Giustizia amministrativa202506101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di invalidazione di dichiarazioni doganali e di recupero di dazi all’importazione, confermato in sede di ricorso gerarchico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione doganale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento della Direzione Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva respinto il ricorso gerarchico contro il diniego dell’Ufficio delle Dogane di Roma 2 relativo all’invalidazione di cinque dichiarazioni di importazione. L’istanza era finalizzata al recupero di euro 76.927,76 versati a titolo di dazi all’importazione. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione tributaria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente. Ha ritenuto pacifica la natura tributaria dei dazi all’importazione e ha applicato l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi a oggetto tributi di ogni genere e specie, comunque denominati. La controversia, riguardando il diniego di invalidazione delle dichiarazioni doganali e la conseguente richiesta di rimborso dei dazi versati, non appartiene quindi alla giurisdizione amministrativa. Il giudizio può essere riassunto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati

    La giurisdizione tributaria comprende le controversie relative ai dazi all’importazione, in quanto tributi, incluse quelle concernenti la richiesta giudiziale di rimborso conseguente all’invalidazione delle dichiarazioni doganali.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto dazi all’importazione, inclusa la richiesta di rimborso conseguente all’invalidazione delle dichiarazioni doganali, rientrano nella giurisdizione tributaria perché i dazi hanno natura tributaria ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice tributario, il processo può essere riassunto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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