Sentenza del 04/12/2019 n. 497 - Comm. Trib. Prov. Imperia
ACCERTAMENTO - residenza - art. 2 T.U.I.R. - criterio di prevalenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, ritenendo il contribuente fiscalmente residente in Italia sulla base della sua iscrizione anagrafica e della disponibilità di abitazioni e contratti di locazione nel territorio italiano. Di conseguenza, l'Ufficio pretendeva che fossero dichiarati in Italia tutti i redditi prodotti ovunque, inclusi i redditi pensionistici erogati da enti francesi. Il contribuente contestava la sussistenza dei presupposti della residenza fiscale italiana, sostenendo di avere il centro prevalente dei propri interessi personali ed economici in Francia.
La decisione
La Commissione ha accolto integralmente il ricorso e annullato l'accertamento. Ha ritenuto che, in presenza della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, la sola iscrizione all'anagrafe italiana o la disponibilità di un'abitazione in Italia non fossero sufficienti a determinare la residenza fiscale italiana. Nel caso concreto, il contribuente disponeva di un'abitazione in Francia, aveva in Francia il medico curante, percepiva lì la pensione, riceveva un giornale francese ed esercitava in Francia il diritto di voto. Tali elementi sono stati considerati indicativi della prevalenza del centro degli interessi personali ed economici in Francia. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
La norma interna italiana individua criteri anagrafici e civilistici per la residenza fiscale, ma la sua applicazione deve essere coordinata con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Art. 4 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, sottoscritta il 5 ottobre 1989
In caso di doppia residenza, i criteri di collegamento fanno riferimento, secondo un ordine graduato, all'abitazione permanente, al centro degli interessi vitali, alla dimora abituale e al soggiorno, nonché alla nazionalità.
La residenza convenzionale non può essere determinata esclusivamente sulla base di elementi formali, come l'iscrizione anagrafica. Occorre valutare concretamente e in modo gerarchico i legami personali ed economici del contribuente con i due Stati.
Legge n. 20/1992
Ha ratificato la Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, applicabile al periodo d'imposta oggetto della controversia.
Massime di principio
- Quando la normativa interna di due Stati può attribuire contemporaneamente la residenza fiscale allo stesso soggetto, deve essere applicata la convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra gli Stati interessati.
- L'iscrizione anagrafica in Italia, pur essendo un elemento rilevante, non è necessariamente decisiva nei rapporti convenzionali e può essere superata da elementi sostanziali contrari.
- La disponibilità di un'abitazione in Italia non dimostra da sola la residenza fiscale italiana, soprattutto se il contribuente dispone anche di un'abitazione permanente all'estero.
- Per individuare la residenza convenzionale occorre esaminare complessivamente e secondo criteri graduati il centro degli interessi vitali, le relazioni familiari e personali, la localizzazione dei redditi e delle spese, l'assistenza sanitaria, le abitudini di vita, il soggiorno abituale e, in ultima analisi, la nazionalità.
- La documentazione relativa ai legami concreti con l'estero, come utenze, abitazione, medico curante, accredito della pensione, abbonamenti, esercizio del voto e altre relazioni personali ed economiche, può essere determinante per dimostrare la prevalenza del centro degli interessi in tale Stato.
- Il contribuente che invoca la residenza fiscale estera deve fornire elementi fattuali coerenti, plurimi e documentati; la valutazione non dipende da un singolo indizio, ma dalla prevalenza complessiva dei collegamenti con uno Stato.
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