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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19173/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che i presupposti della definizione agevolata erano stati integrati e che la contribuente aveva integralmente corrisposto gli importi dovuti. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite in ragione dell’istanza congiunta delle parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento e da atti di irrogazione sanzioni relativi all’anno d’imposta 2010, emessi nei confronti di una società importatrice. In primo grado e in appello era stata contestata dall’amministrazione l’illegittima esclusione, dalla base imponibile doganale, del valore dei servizi resi da una società tedesca incaricata dell’acquisto delle merci, con riferimento ai rapporti tra contribuente, commissionaria d’acquisto e fornitori esteri. La società aveva resistito al ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la società ha chiesto la sospensione ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022; successivamente le parti hanno depositato istanza congiunta, dando atto dell’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e del pagamento integrale degli importi dovuti, compresi quelli relativi alle sanzioni, chiedendo l’estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamato quale base per la sospensione del giudizio in pendenza della definizione agevolata

  • art. 1, commi 186-203, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    indicati come disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti

  • art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamato come fondamento della richiesta di estinzione del giudizio

  • art. 46, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel combinato disposto invocato dalle parti per l'estinzione del processo tributario

  • art. 48, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel combinato disposto invocato dalle parti per l'estinzione del processo tributario

Massime di principio

  • Quando le parti dimostrano l’avvenuta definizione agevolata della controversia tributaria pendente e il pagamento integrale delle somme dovute, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere rilevata in sede di legittimità anche sulla base di un’istanza congiunta delle parti che dia conto della completa definizione della pretesa fiscale e sanzionatoria.
  • In presenza di istanza congiunta di estinzione e di definizione integrale della lite, le spese di giudizio possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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